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Regolamento 23 dicembre 2014, n. 83/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 “Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti”)

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) e in particolare l’articolo 9;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 “Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23/10/2014;


Visto il parere della Terza Commissione consiliare espresso nella seduta del 26/11/2014;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2014, n. 1176;


Considerato quanto segue:


1. è opportuno introdurre un articolo, contenente le definizioni che saranno utilizzate nel testo del regolamento, al fine di individuare in modo univoco il significato di termini quali sportello, punto di assistenza, pratica e consulenza, oltre ad un altro articolo che descrive le caratteristiche dello sportello;


2. occorre chiarire che l'iscrizione all'elenco regionale è possibile, a condizione che siano passati almeno tre anni dalla costituzione dell'associazione;


3. è necessario modificare la composizione dei tre requisiti che le associazioni di consumatori devono possedere ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale, ovvero effettiva rappresentanza sociale, strutturazione regionale e decentrata nel territorio e svolgimento di un'attività continuativa sul territorio regionale. Tali requisiti sono declinati con sostanziali differenze rispetto al testo originario, con riferimento ai seguenti indicatori:


a) rispetto alla effettiva rappresentanza sociale, sono state modificate le percentuali di copertura, è stato introdotto l'obbligo del possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro nazionale; è stato inoltre stabilito un minimo di quote sottoscritte ovvero di somme versate non inferiore al 10 % del bilancio e comunque non inferiore a 4000,00 euro, risultanti dalle scritture contabili;


b) rispetto alla strutturazione regionale e decentrata sul territorio, 4 sportelli sono parametrati a 4 province, anziché 3;


c) rispetto allo svolgimento di attività continuativa sul territorio regionale, non si parla più di elenco annuale degli iscritti, bensì di elenchi degli ultimi 3 anni.


4. è necessario introdurre, per le associazioni già iscritte nell'elenco regionale, l'obbligo di dimostrare di aver mantenuto i requisiti: a tal fine occorre presentare una serie di documenti e certificazioni più dettagliate rispetto al testo originario;


5. viene migliorata la procedura di valutazione della qualità delle proposte, utilizzando per la valutazione, un set di indicatori semplificato;


6. è necessario che le verifiche in corso di svolgimento, relative all'attività di assistenza, siano effettuate su di un campione di sportelli, definito in base a irregolarità riscontrate l'anno precedente; invece le verifiche sui punti di assistenza avverranno con controllo a campione e, se avranno esito negativo, faranno sì che il punto di assistenza non venga più pubblicizzato;


7. è opportuno provvedere alla semplificazione della procedura di verifica del rendiconto e degli elementi rilevanti per il monitoraggio;


8. occorre specificare che la non ammissione a contributo deriva anche dalla revoca totale del contributo, aggiungendo che ci si riferisce al contributo assegnato l'anno precedente, inoltre occorre chiarire meglio le fattispecie di revoca parziale del contributo; infine va specificato meglio che alla revoca totale del contributo consegue la cancellazione dell'associazione dall'elenco regionale;


9. è opportuno inserire una disposizione transitoria al fine di garantire l'adeguamento alla nuova disciplina da parte delle associazioni che sono già iscritte nell'elenco regionale.



Si approva il presente regolamento


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.