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Regolamento 23 dicembre 2014, n. 83/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 “Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti”)

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014

Art. 9
1. Il comma 3 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituito dal seguente:
3. La verifica relativa all'attività di assistenza viene effettuata su un campione di sportelli, definito in base alle irregolarità riscontrate nell'annualità precedente. Essa viene svolta attraverso
sopralluoghi volti ad accertare l'effettiva apertura dello sportello nonché il possesso degli altri requisiti dichiarati dalle associazioni.
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole “
gli sportelli finanziati
” sono sostituite dalle seguenti “
gli sportelli
”;
3. Il comma 5 dell'articolo 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituito dal seguente:
I punti di assistenza pubblicizzati dagli strumenti regionali di comunicazione e di informazione sono soggetti a controllo a campione, allo scopo di verificarne l'effettivo orario di apertura: qualora il controllo dia esito negativo, cessa ogni attività regionale di comunicazione e di informazione.
”.
4. Al comma 8 dell'articolo 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole “
dell'articolo 24 del presente regolamento.
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell'articolo 24.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.