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Regolamento 23 dicembre 2014, n. 83/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 “Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti”)

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014

Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 54/R/2008
1. L’articolo 13 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Iscrizione delle associazioni nell'elenco regionale.
1. Le associazioni interessate all'iscrizione nell'elenco regionale devono redigere apposita istanza. L'istanza è presentata dal 2 gennaio al 1° marzo di ogni anno alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Tale struttura è designata quale unità organizzativa interna responsabile del procedimento.
2. La documentazione attestante il possesso dei requisiti può essere presentata nelle forme consentite dalla vigente normativa sull'autocertificazione e sulla semplificazione amministrativa, fatta salva la possibilità per la competente struttura della Giunta regionale di operare i controlli e le verifiche previste dalla normativa in materia.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è determinato in novanta giorni dalla data di presentazione delle istanze.
4. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.