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Regolamento 23 dicembre 2014, n. 83/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 “Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti”)

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014

Art. 3
1. Nel comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole “costituite da almeno tre anni, il cui statuto preveda come scopo la tutela dei consumatori e degli utenti” sono sostituite dalle seguenti: “costituite, ai sensi della vigente normativa, come associazioni di consumatori, da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda.”
2. Il comma 3 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituito dal seguente:
3. L'effettiva rappresentanza sociale è comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:
a) numero di iscritti in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro nazionale non inferiore allo 0,3 per mille della popolazione toscana e presenza su almeno 5 province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione provinciale, risultanti da adesione specifica;
b) ammontare delle quote sottoscritte e delle somme versate dagli associati non inferiore al 10 % del bilancio o rendiconto annuale e comunque non inferiore ad euro 4.000,00 evidenziate nelle scritture contabili, anche attraverso un prospetto riepilogativo, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo.
”.
3. Il comma 4 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituito dal seguente:
4. La strutturazione regionale e decentrata sul territorio è comprovata dalla presenza di almeno quattro sportelli, di cui uno quale sede regionale, dislocati in almeno quattro province diverse della Toscana.
”.
4. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituita dalla seguente:
c) elenchi degli iscritti relativi agli ultimi tre anni;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.