Menù di navigazione

Regolamento 23 dicembre 2014, n. 83/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 “Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti”)

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014

Art. 2
1. Dopo l'articolo 11 bis del d.p.g.r. 54/R/2008 è inserito il seguente:
Art. 11 ter - Disciplina dello sportello
1. Lo sportello di cui all'art 11 bis, comma 1, lettera a), è incompatibile con lo svolgimento di attività professionali o commerciali, dalle quali deve essere separato anche fisicamente da un ingresso con accesso a spazi comuni condominiali e di accoglienza. E' invece compatibile con altre attività associative, purché svolte in orari o giorni diversi da quelli di sportello.
2. All’esterno dell'edificio che ospita lo sportello deve essere apposta una targa contenente l'indicazione dello sportello medesimo, o almeno la relativa iscrizione sul campanello. Analoga targa deve essere affissa stabilmente all'ingresso del locale ove si effettua l'attività di sportello, evidenziando altresì l'orario di apertura, che non può essere inferiore a 6 ore settimanali, per almeno due giorni la settimana.
3. Eventuali interruzioni anche temporanee dell'attività di sportello devono essere tempestivamente comunicate alla struttura regionale competente.
4. Lo sportello gestisce annualmente un numero di pratiche non inferiore a 30, corrispondente alla media aritmetica degli ultimi tre anni, ed è coordinato da un responsabile nominato dall’associazione, che provvede altresì alla conservazione dei dati utili per il monitoraggio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.