Menù di navigazione

Regolamento 23 dicembre 2014, n. 83/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 “Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti”)

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014

Art. 11
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 dopo la parola “contributo” sono aggiunte le seguenti: “assegnato l'anno precedente.”.
2. Al comma 4 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 dopo la parola “parte” sono aggiunte le seguenti: “e le relative somme liquidate sono recuperate.”.
3. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituita dalla seguente:
d) mancato riscontro, durante le verifiche, del requisito di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera b), punto 2): in tal caso il finanziamento è revocato nella misura del 5 % per ogni ulteriore 5 % o frazione di ore di chiusura rispetto a quelle consentite; il finanziamento è altresì
revocato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 ter, nella misura del:
1) 10 %, qualora lo sportello sia risultato chiuso, in orario di sportello, senza segnalazione preventiva;
2) 20 %, in caso di mancata esposizione delle targhe ovvero in caso di erronea indicazione dell'orario di servizio al pubblico, ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 2;
3) 50 %, nel caso in cui lo sportello sia privo della dotazione minima ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 1, lettera a);
4) 100 %, nel caso in cui lo sportello sia collocato presso attività commerciali o professionali, senza
la separazione fisica richiesta.
”.
4. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituita dalla seguente:
e) mancato riscontro durante le verifiche degli elementi dichiarati ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), punti da 2 a 5: in tal caso il finanziamento è revocato nella misura del 10 % per ciascun elemento non conforme.
”.
5. La lettera f) del comma 4 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituita dalla seguente:
f) mancata comunicazione preventiva di iniziative: in tal caso il finanziamento è revocato nella misura del 20 % del contributo assegnato per la realizzazione dell'iniziativa.
”.
6. Al comma 5 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole “
Le non ammissioni e le revoche sono cumulabili e vengono disposte
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le non ammissioni e le revoche vengono disposte.
”.
7. Il comma 6 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituito dal seguente:
6. In caso di revoca totale dei finanziamenti ai sensi del comma 3, lettere b), c) e d), l'associazione viene cancellata dall'elenco regionale di cui all'
articolo 4 della l.r. 9/2008
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.