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Regolamento 23 dicembre 2014, n. 83/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 “Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti”)

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014

Art. 10
1. Il comma 1 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituito dal seguente:
1. Le modalità di verifica delle dichiarazioni presentate dalle associazioni dei consumatori relative al rendiconto dei contributi concessi e al monitoraggio dell'attività svolta sono di tipo puntuale.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 è abrogato.
3. Il comma 3 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 è abrogato.
4. Il comma 4 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 è sostituito dal seguente:
4. La verifica ha per oggetto:
a) le spese sostenute e la loro pertinenza all'attività svolta, nonché la corrispondenza dell'attività realizzata rispetto a quella prevista;
b) gli originali dei giustificativi di spesa, le attestazioni di pagamento e la documentazione relativa all'attività realizzata, comprese le banche dati contenenti gli indicatori di risultato.”.
5. Al comma 5 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole “dell'articolo 24 del presente regolamento.” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 24.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.