Regolamento 15 dicembre 2014, n. 74/R
Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 17 dicembre 2014
Art. 13
- Inserimento dell’articolo 30 ter nel d.p.g.r. 46/R/2004
1. Dopo l’articolo 30 bis del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:
“
Art. 30 ter - Requisiti organizzativi
1. Le fattorie didattiche garantiscono un'organizzazione e una strutturazione aziendale adeguate in funzione del numero dei partecipanti alle attività e degli operatori presenti in azienda.
2. Sono concordati con gli insegnanti e/o accompagnatori gli obiettivi educativo/didattici e il programma delle attività, da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l’eventuale disponibilità per il pernottamento e la preparazione dei pasti, la tariffa massima per ogni gruppo.
3. Prima della visita è concordato con gli insegnanti e/o accompagnatori un adeguato rapporto operatori/utenti, tale da garantire la sicurezza e il facile raggiungimento degli obiettivi conoscitivi prefissati.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.