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Regolamento 12 novembre 2014, n. 67/R

Modifiche al D.P.G.R. 17/R/2013 “Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) Interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà”

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 14 novembre 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO




Visto l’Sito esternoarticolo 117 comma 6 della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 comma 2 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 28 agosto 2014;


Vista la delibera di Giunta regionale n. 760 del 15/09/2014 avente per oggetto “Modifica del D.P.G.R. 17/R/2013 (Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (legge finanziaria per l'anno 2013) "interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà” approvazione ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 42 dello statuto;


Visto il parere favorevole, di cui al succitato art. 42 dello Statuto, espresso dalla IV Commissione consiliare “Sanità e politiche sociali” nella seduta dell'16 ottobre 2014 ;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n.4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2014, n. 940;


Considerato quanto segue:


1. La previsione, nel progetto di inclusione sociale, dello svolgimento di attività di utilità sociale da parte del beneficiario del sostegno finanziario ricevuto si rivela di difficile attuazione pratica e gestionale, oltre che di un'incidenza statisticamente poco significativa.


2. Il rafforzamento della collaborazione tra i soggetti del terzo settore e i servizi sociali territoriali richiede un flusso informativo costante dai primi verso i secondi in merito all'attuazione degli interventi effettuati.


Si approva il presente regolamento

Art. 1
- Sostituzione del punto 4 del preambolo del d.p.g.r. 17/R/2013
1. Il punto 4 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2013, n. 17/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 "Interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà") è sostituito dal seguente:
"
L'indicazione dei contenuti del progetto è fondamentale anche nella seconda fase, in cui il soggetto del terzo settore valuta proprio sulla base di essi le richieste di sostegno finanziario, verificando la sussistenza di requisiti puntualmente elencati, ma anche le particolari condizioni di
difficoltà familiare in cui la persona si trova e la natura delle spese che deve sostenere. L'attuazione del progetto di sostegno ha lo scopo specifico di evitare che i beneficiari possano precipitare in una condizione di vera e propria indigenza ed emarginazione sociale.
"
Art. 2
- Sostituzione del punto 6 del preambolo del d.p.g.r. 17/R/2013
1. Il punto 6 del preambolo del d.p.g.r. 17/R/2013 è sostituito dal seguente:
"
Allo scopo di evitare duplicazioni di interventi e dispersione di risorse è fondamentale rafforzare la collaborazione tra soggetti del terzo settore e servizi sociali professionali, anche prevedendo che i primi comunichino ai secondi gli interventi effettuati.
"
Art. 3
1. Nell'articolo 5, comma 3, dopo le parole "
lettera i)
" sono aggiunte le seguenti "
e informano gli operatori dei servizi sociali professionali in merito agli interventi effettuati
".
Art. 4
1. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 17/R/2013.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.