Regolamento 12 novembre 2014, n. 67/R
Modifiche al D.P.G.R. 17/R/2013 “Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) Interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà”
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 14 novembre 2014
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117 comma 6 della Costituzione ;
Visto l’articolo 42 comma 2 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 28 agosto 2014;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 760 del 15/09/2014 avente per oggetto “Modifica del D.P.G.R. 17/R/2013 (Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (legge finanziaria per l'anno 2013) "interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà” approvazione ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 42 dello statuto;
Visto il parere favorevole, di cui al succitato art. 42 dello Statuto, espresso dalla IV Commissione consiliare “Sanità e politiche sociali” nella seduta dell'16 ottobre 2014 ;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n.4;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2014, n. 940;
Considerato quanto segue:
1. La previsione, nel progetto di inclusione sociale, dello svolgimento di attività di utilità sociale da parte del beneficiario del sostegno finanziario ricevuto si rivela di difficile attuazione pratica e gestionale, oltre che di un'incidenza statisticamente poco significativa.
2. Il rafforzamento della collaborazione tra i soggetti del terzo settore e i servizi sociali territoriali richiede un flusso informativo costante dai primi verso i secondi in merito all'attuazione degli interventi effettuati.
Si approva il presente regolamento
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.