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Regolamento 11 novembre 2014, n. 66/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 14 novembre 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”);


Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico di direzione (CTD) nella seduta del 24 luglio 2014;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 9 settembre 2014, n. 754;


Visto il parere favorevole della commissione consiliare, espresso nella seduta del 1° ottobre 2014;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2014, n. 934;


Considerato quanto segue:


1. al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi sorti nel periodo di attuazione del regolamento e dare maggiore coerenza interna al provvedimento sono apportate alcune modifiche al vigente regolamento;


2. al fine di tener conto delle caratteristiche e delle esigenze degli allevamenti ovini con produzione di azoto al campo inferiore a 3000 chilogrammi l’anno in zone non vulnerabili e 600 chilogrammi in zone vulnerabili da nitrati, nel rispetto dei principi della tutela ambientale e della salute, vengono introdotte specifiche disposizioni per lo stoccaggio dei materiali inerenti, in particolare, la platea;


3. per garantire una corretta applicazione dell’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’Sito esternoarticolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ) sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni, inerenti l’utilizzazione agronomica, nel caso in cui i gestori degli impianti optino di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), prevedendo che la comunicazione sia presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 );


4. al fine di prevedere la durata dell’eventuale comunicazione di utilizzazione agronomica si prevede di riallineare il regolamento regionale alle disposizioni del decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’Sito esternoarticolo 38 del dlgs 11 maggio 1999, n. 152 ), che permette la possibilità di inviare la comunicazione per l’utilizzo degli effluenti zootecnici al comune con scadenza temporale fino a un massimo di cinque anni, innalzando l’attuale termine, però solo qualora i contenuti della comunicazione non subiscano modifiche sostanziali.


Si approva il presente regolamento

Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 24 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”) la parola: “
somministrazione
” è sostituita dalla seguente: “
sommersione
”.
Art. 2
1. Il comma 4 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
4. Nelle aziende con produzione inferiore a 600 chilogrammi di azoto al campo, gli effluenti devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia. Ove non presenti vige l’obbligo del rispetto dei parametri indicati nell’allegato 4, capi 3 e 4 del presente regolamento.
Art. 3
1. Al comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
utilizzatore
” sono aggiunte le seguenti: “
allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 29 del d .p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
aziendale,
” sono aggiunte le seguenti: “
almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività,
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
2. La comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ha validità quinquennale, salvo quanto previsto dall’
Sito esternoarticolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’
Sito esternoarticolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35
).
”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma:
2 bis. Durante il periodo di validità della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività di spandimento, il soggetto produttore o utilizzatore comunica allo SUAP le eventuali variazioni intervenute negli elementi di cui all’allegato 4, capo 5.
5. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
utilizzatore
” sono aggiunte le seguenti: “
allo SUAP del
”.
6. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
produttore
” sono aggiunte le seguenti: “
allo SUAP del
”.
7. Al comma 5 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola. “
anno
” sono aggiunte le seguenti: “
allo SUAP del
”.
Art. 4
1. Al comma 1 dell’articolo 31 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
presentata
” sono aggiunte le seguenti: “
allo SUAP del
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 31 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
spandimento
” sono aggiunte le seguenti: “
, salvo quanto previsto dall’
Sito esternoarticolo 3, comma 3 del d.p.r. 59/2013
.
”.
3. Al comma 6 dell’articolo 31 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
Il comune
” sono sostituite dalle seguenti: “
Lo SUAP
”.
Art. 5
1. Il comma 6 dell’articolo 34 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
6. Le acque di vegetazione e le sanse umide, prima dell’utilizzazione agronomica, possono essere conferite anche ad un contenitore di stoccaggio ubicato fuori del frantoio. In tal caso, presso il frantoio, devono essere conservati i contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide oppure i documenti che dimostrino l’effettivo trasferimento ad altri soggetti e la capacità dei contenitori presenti nel frantoio è ridotta in proporzione al volume trasferito.
”.
Art. 6
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 36 sexies del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “
4
” è sostituita dalla seguente: “
6
”.
Art. 7
1. Al comma 2 dell’articolo 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
utilizzatore
” sono aggiunte le seguenti: “
allo SUAP del
”.
Art. 8
- Modifiche all’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Il comma 2.4 del capo 1 dell’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
2.4 Il PUA ha validità per un periodo di cinque anni. Durante il periodo di validità il soggetto produttore o utilizzatore comunica allo SUAP del comune nel quale ricade il centro aziendale le eventuali modifiche intervenute negli elementi di cui all’allegato 4, capo 1, comma 2.
”.
2. Dopo il comma 3.3 del capo 1 dell’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il comma seguente:
3.3 bis Per le colture non indicate nella tabella asportazione azoto di cui al comma 3.3, possono essere utilizzati, per il piano di concimazione, i valori di asportazione di azoto di colture similari presenti nella tabella stessa o valori di asportazione di azoto specifici per la coltura documentati a livello bibliografico.
”.
3. Al comma 1 del capo 2 dell’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 prima delle parole: “
Lo stoccaggio
” sono aggiunte le seguenti parole: “
Salvo quanto previsto ai commi 1 bis e 1 ter,
”.
4. Al comma 1 del capo 2 dell’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 prima della parola: “
con
” è aggiunta la seguente: “
e
”.
5. Dopo il comma 1 del capo 2 dell’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il comma seguente:
1 bis. Per gli allevamenti ovini con produzione di azoto al campo inferiore a 3000 chilogrammi l’anno in zone non vulnerabili e 600 chilogrammi in zone vulnerabili da nitrati, lo stoccaggio dei materiali palabili può avvenire anche su una platea non impermeabilizzata a condizione che il materiale accumulato sia provvisto di copertura impermeabile.
”.
6. Dopo il comma 1 bis del capo 2 dell’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il comma seguente:
1 ter. La superficie della platea non impermeabilizzata di cui al comma 1 bis. è calcolata secondo quanto previsto dal capo 3 e deve avere le seguenti caratteristiche:
a) una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;
b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale oppure essere collocata in uno spazio che permetta un idoneo contenimento dei materiali palabili, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;
c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea;
”.
7. Al comma 2 del capo 3 dell’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 prima della parola: “
Sono
” sono aggiunte le seguenti parole: “
Salvo quanto previsto al comma 2 bis,
”.
8. Dopo il comma 2 del capo 3 dell’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il comma seguente:
2 bis. Per gli allevamenti ovini, in ambiente coperto, sono considerate utili, ai fini della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente in materiale assorbente.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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