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Regolamento 11 novembre 2014, n. 66/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 14 novembre 2014

Art. 2
1. Il comma 4 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
4. Nelle aziende con produzione inferiore a 600 chilogrammi di azoto al campo, gli effluenti devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia. Ove non presenti vige l’obbligo del rispetto dei parametri indicati nell’allegato 4, capi 3 e 4 del presente regolamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.