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Regolamento 21 luglio 2014, n. 39/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 30 luglio 2014

Art. 2
- Termini e modalità applicative
1. I termini entro i quali i soggetti di cui all’articolo 6 della l.r. 79/2013 possono usufruire delle agevolazioni in esso indicate sono quelli previsti per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP ovvero:
a) tra il 1° maggio ed il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, se la presentazione avviene per il tramite di una banca o di un ufficio delle Poste Italiane spa;
b) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, qualora la spedizione avvenga per via telematica e comunque secondo le disposizioni dell’Sito esternoarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ).
2. Le modalità applicative per l’accesso alle misure di beneficio fiscale sono indicate nel modello di dichiarazione per l’anno d’imposta 2014, previsto dall’Sito esternoarticolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”), in base al quale tutti i soggetti IRAP presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica.
3. Il modello di cui al comma 2, in conformità all’articolo 6 della legge regionale n. 79/2013 ed al Decreto del Ministro dell’economia e Finanze 11 settembre 2008 (Modalità e termini di presentazione della dichiarazione IRAP) in particolare evidenzia:
a) una riduzione dell’aliquota ordinaria di 0,50% punti percentuali per le singole imprese aderenti alle rete nel caso di rete di impresa senza personalità giuridica (Rete Contratto) e alla rete medesima nel caso di rete con personalità giuridica (Rete Soggetto);
b) una riduzione dell’aliquota ordinaria di 0,50% punti percentuali per le imprese che durante l’annualità 2014 abbiano sottoscritto con la Regione Toscana il contratto di finanziamento previsto dalla procedura approvata dalla Regione stessa per i protocolli di insediamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2013, n. 728;
c) una riduzione dell’aliquota ordinaria di 1,50% punti percentuali per le piccole e medie imprese che si insediano ex novo in aree di crisi complessa ai sensi del decreto ministeriale 31/01/2013 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , recante: “Misure urgenti per la crescita del Paese”) il quale individua le procedure per il riconoscimento di dette aree;
d) un azzeramento dell’aliquota per le imprese che si costituiscono nel 2014 individuate dai codici ATECO 2007, operanti nei comparti dell'industria e dei servizi, di cui all’allegato A al presente regolamento, e, per le imprese start up innovative, come definite dall’Sito esternoarticolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, in Sito esternolegge 17 dicembre 2012, n. 221 , che si costituiscono nel 2014 e che risultino iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.