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Regolamento 7 luglio 2014, n. 38/R

Modifiche al regolamento regionale di attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 14 luglio 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 ( Norme in materia di inquinamento acustico);


Visto il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 giugno 2014;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 507 del 16/06/2014 “Modifiche al Regolamento regionale di attuazione dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 98 (Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R. Approvazione ai fini dell’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto”;


Visto il parere favorevole della commissione consiliare competente espresso, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto nella seduta del 25 giugno 2014;


Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2014, n. 541;


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 disciplina il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai valori limite stabiliti ai sensi della Sito esternolegge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico.), per lo svolgimento di attività e manifestazioni a carattere temporaneo comportanti l’uso di macchinari rumorosi, prevedendo:

a) la possibilità di rilasciare tali autorizzazioni unicamente nelle aree appartenenti alle classi acustiche III, IV e V;

b) il numero massimo dei giorni l’anno, entro il quale possono essere rilasciate nella medesima area le suddette autorizzazioni, diversificando in relazione alla classe acustica di appartenenza dell’area interessata;


2. Al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico, il presente regolamento introduce, limitatamente a tali casi, la possibilità di rilasciare autorizzazioni in deroga anche in aree classificate in classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla Sito esternolegge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette.) e di cui alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.);


3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni in deroga al di fuori delle aree appositamente adibite a spettacolo, e’ necessario declinare, anche per la classe VI, il numero massimo di giorni l’anno distinguendo tra fascia oraria notturna e fascia oraria diurna, così come definite dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, e consentire al comune di stabilire una diversa ripartizione di tale limite tra le attività di iniziativa pubblica e quelle di iniziativa privata;


4. Poiché l’Allegato 4 al d.p.g.r. 2/R/2014 individua casi limitati e circoscritti in cui i comuni possono rilasciare le autorizzazioni in deroga in forma semplificata, stabilendo altresì gli elaborati da produrre, è opportuno precisare che non si rende necessario acquisire il parere della ASL richiesto per le procedure ordinarie.


Si approva il presente regolamento


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.