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Regolamento 20 giugno 2014, n. 33/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia) in materia di titoli di studio, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi e semplificazione.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 giugno 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana

in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in

particolare l’articolo 4 bis;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n.

41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32

“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,

orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima

infanzia);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 13 marzo 2014;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno

della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 28 aprile 2014;


Visto il parere favorevole della Quinta Commissione consiliare espresso nella seduta dell’8

maggio 2014;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del

regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2014, n. 471;



Considerato quanto segue:


1. è necessario aggiornare l’elenco dei titoli di studio per ricoprire il ruolo di educatore e

ridefinire la norma transitoria relativa ai titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di

coordinamento pedagogico;\


2. è necessario introdurre, con puntuali modifiche, adeguamenti e specifiche tecniche, con

particolare riferimento all’organizzazione degli spazi e al rapporto numerico fra educatori e

bambini dei servizi educativi;


3. è altresì opportuno introdurre norme finalizzate alla semplificazione riducendo gli oneri

informativi dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento;


Si approva il presente regolamento

Art. 1
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è sostituita dalla seguente:
d) diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l’opzione economico-sociale;
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogata.
Art. 2
1. Il comma 3 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
3. Possono inoltre svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a) entro il 31 agosto 2014 conseguono un diploma di laurea in discipline umanistiche o sociali;
b) entro il 31 agosto 2018 sostengono esami in materie psicologiche e pedagogiche che comportano
l’acquisizione di almeno nove crediti formativi universitari;
c) entro il 31 agosto 2018 conseguono un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la
prima infanzia.
”.
Art. 3
1. Il comma 3 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
“3. I comuni possono autorizzare il funzionamento di servizi educativi che dispongono di spazi esterni non contigui alla struttura del servizio, che rispondono alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2.
Art. 4
1. Al comma 1 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 41/R/2013 le parole “
La dotazione organica è definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti al nido d’infanzia
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell’80 per cento dei bambini complessivamente iscritti al nido d’infanzia ed è
”.
Art. 5
1. Al comma 1 dell’articolo 34 del d.p.g.r. 41/R/2013 le parole “
La dotazione organica è definita in
base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti allo spazio gioco
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell’80 per cento dei bambini complessivamente iscritti allo spazio gioco ed è
”.
Art. 6
1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 41 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
Il rapporto numerico tra educatori e bambini del centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore ed è riferito a non meno dell’80 per cento dei bambini complessivamente iscritti.
”.
Art. 7
1. Il comma 6 dell’articolo 42 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogato.
Art. 8
1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 43 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
Per i servizi autorizzati a decorrere dall’anno educativo 2014/2015, agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.
”.
2. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 43 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
Per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall’esterno è inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee.
”.
Art. 9
1. Al comma 3 dell’articolo 45 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente periodo:
Tale figura possiede i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1
”.
Art. 10
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituita dalla seguente:
e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi.
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
6. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell’autorizzazione, di cui al comma 2, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.
”.
3. Il comma 8 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
8. Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell’ultimo anno educativo di durata dell’autorizzazione stessa, presenta al SUAP competente:
a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell’autorizzazione già concessa;
b) la domanda di rinnovo per l’autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all’autorizzazione in corso di validità.
”.
Art. 11
1. Il comma 5 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
5. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell’accreditamento, di cui al comma 3, viene
comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.
”.
2. Il comma 7 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
7. Ai fini del rinnovo dell’accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell’ultimo anno educativo di durata dell’accreditamento stesso, presenta al SUAP competente:
a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 47 del d.p.r. 445/2000
, che attesta della permanenza dei requisiti dell’accreditamento già concesso;
b) la domanda di rinnovo per l’accreditamento nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all’accreditamento in corso di validità.
”.
Art. 12
1. Il comma 6 dell’articolo 54 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
6. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell’autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell’attività.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.