Menù di navigazione

Regolamento 13 maggio 2014, n. 25/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano).

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 14 maggio 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano);


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 3 marzo 2014, n. 166;


Visto il parere favorevole della seconda Commissione consiliare espresso nella seduta del 19 marzo 2014;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell’8 aprile 2014;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2014, n. 341;


Considerato quanto segue:


1. al fine di valorizzare la funzione economica, sociale e ambientale dell’attività vivaistica, in attuazione delle disposizioni della l.r. 41/2012 , sono definiti i criteri insediativi delle aree vocate alle attività vivaistiche con l’obiettivo di concentrare le politiche regionali del settore;


2. al fine di superare possibili dubbi applicativi della disposizione di legge che consente la coltivazione sia in pieno campo che in contenitori è necessario prevedere una norma definitoria delle due fattispecie;


3. la percentuale massima di superficie da destinare alle coltivazioni in contenitore fuori dalle aree è stabilita tenendo conto delle dimensioni aziendali con l’obiettivo di regolamentare il ricorso a questo tipo di coltivazione evitando di penalizzare le aziende di piccole dimensioni;


4. la legge regionale definisce aree vocate alle attività vivaistiche quelle destinate all’attività vivaistica da almeno dieci anni; pertanto la determinazione della superficie minima si basa sull’analisi della situazione produttiva esistente e sull’individuazione di un limite congruo per ricomprendere nell’area vocata una molteplicità di imprese e permettere il riconoscimento di realtà produttive di media dimensione;


5. al fine di promuovere attivamente azioni di piantumazione a verde e boschi urbani, con finalità compensativa in territori interessati da criticità ambientali, oltre ad orientare gli strumenti urbanistici verso una gestione ed una qualificazione del verde urbano, sono individuati indirizzi rivolti ai comuni.


Si approva il presente regolamento

Art. 1
- Criteri insediativi per le nuove aree vocate (articolo 3, comma 2 l.r. 41/2012 )
1. Per prevedere nuove aree vocate alle attività vivaistiche all'interno dei piani territoriali di coordinamento (PTC), le province effettuano una valutazione dell'area interessata che deve tener conto, oltre che di quanto indicato all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano), anche dei seguenti criteri:
a) presenza di vincoli di natura paesaggistica o ambientale ricadenti sulla zona specifica;
b) sostenibilità complessiva in relazione alle caratteristiche paesaggistiche, ambientali ed agronomiche del territorio provinciale;
c) caratteristiche idrogeologiche dell’areale, relativamente al rischio idrogeologico, disponibilità di acqua per usi agricoli rispetto a quelli civili, qualità delle acque;
d) presenza di una dotazione infrastrutturale della zona e in particolare presenza di una rete viaria e di collegamenti a strade di grande comunicazione, presenza di rete ferroviaria, esistenza di acquedotti e reti di irrigazione;
e) importanza economica delle imprese vivaistiche già operanti nella zona;
f) potenzialità di sviluppo derivanti dalla qualificazione come vocata dell’area specifica;
g) eventuali azioni in corso d’opera o da prevedere per la mitigazione degli impatti dell’attività vivaistica sulla risorsa idrica e sul paesaggio, nonché i relativi costi;
h) eventuali opere in corso di realizzazione o da prevedere relative a infrastrutture necessarie allo sviluppo dell’attività vivaistica per la qualificazione dell’area come vocata e relativi costi.
2. I PTC delle province, all'interno delle aree vocate, prevedono idonee prescrizioni volte alla mitigazione degli effetti derivanti dall'attività vivaistica in relazione alla gestione del ciclo idrico, agli aspetti idrogeologici, nonché alla salvaguardia del paesaggio.
Art. 2
- Superficie contigua minima delle aree vocate (articolo 3, comma 5 l.r. 41/2012 )
1. Le aree vocate alle attività vivaistiche devono avere una superficie contigua minima non inferiore a 80 ettari fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 5 della l.r. 41/2012 .
Art. 3
- Coltivazioni in contenitore al di fuori delle aree vocate (articolo 3, comma 6 l.r. 41/2012 )
1. Si considerano coltivazioni in contenitore quelle realizzate in vasetteria posta su un impianto con base permeabile costituita da materiali inerti con sottostante telo. La coltivazione in contenitore deve essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti, assicurando il corretto flusso delle acque meteoriche alla rete idraulica principale e può essere corredata da impianto irriguo e da tutori.
2. Si considera vivaio in pieno campo, oltre alla coltivazione in campo, quello realizzato in contenitori, quali vasi o sacchi, semplicemente appoggiati sul suolo od interrati nello stesso. La coltivazione in pieno campo può essere corredata da impianto irriguo, da tutori e da materiale pacciamante, come prodotti di natura organica o teli, posto sulla fila.
3. Fatte salve le condizioni ed eventuali limitazioni dettate dagli strumenti di pianificazione ai fini della tutela dal rischio idrogeologico, la realizzazione degli impianti per la coltivazione in contenitore è effettuata:
a) compatibilmente con le caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio, evitando ambiti di particolare valore o comunque caratterizzati da rilevante tessitura agraria tradizionale, privilegiando quelli già dotati di una rete viaria idonea, rispettando la viabilità storica e i caratteri di ruralità della viabilità poderale, sia in termini morfologici che dimensionali, fatti salvi interventi minimi di adeguamento funzionale;
b) esclusivamente attraverso l'impiego di materiale permeabile, quali antialga o telo permeabile, appoggiato su tessuto non tessuto posto a diretto contatto con il suolo non costipato. E’ fatta salva la possibilità di stendere uno strato di materiale inerte, quale la ghiaia, dello spessore massimo di 10 centimetri.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 la coltivazione in contenitore è fissata in un massimo di 2 ettari di superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale senza limitazioni percentuali.
5. Sulla SAU aziendale eccedente i 2 ettari la coltivazione in contenitore è consentita fino al 20 per cento della superficie stessa e fino al 40 per cento nel caso sia presente un recupero delle acque piovane dalle superfici a vasetteria.
Art. 4
- Caratteristiche e parametri massimi degli annessi agricoli ricadenti nelle aree vocate (articolo 5, comma 3 l.r. 41/2012 )
1. L'altezza, la dimensione e la localizzazione degli annessi agricoli ammessi dal presente regolamento all'interno delle aree vocate devono tener conto, nel rispetto delle peculiarità paesaggistiche ed ambientali e dei paesaggi storicizzati, delle necessità produttive dell'impresa e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. I PTC delle province disciplinano le tipologie costruttive e le caratteristiche dimensionali degli annessi agricoli ricadenti nelle aree vocate e specificano gli interventi di mitigazione, da realizzarsi al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico dei manufatti nel rispetto dei criteri di sostenibilità ed economicità.
3. Nelle aree vocate per lo svolgimento di attività di carico e scarico di piante di grandi dimensioni in ambiente coperto è consentita la realizzazione di annessi agricoli fino ad un’altezza massima di 9 metri.
4. L’inserimento nel paesaggio degli annessi agricoli di cui al comma 3 è garantito da appositi interventi di mitigazione da realizzarsi anche con l’impiego del verde.
Art. 5
- Contenuti e modalità di presentazione della comunicazione (articolo 5, comma 5 l.r. 41/2012 )
1. La comunicazione per l’installazione dei manufatti indicati all’articolo 5, comma 5 della l.r. 41/2012 è presentata ai competenti uffici comunali in via telematica, in alternativa in forma cartacea qualora la documentazione da allegare risulti di difficile trasmissione. La comunicazione contiene i seguenti elementi:
a) descrizione sommaria del manufatto e breve esposizione delle esigenze produttive;
b) dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione e riferimenti catastali;
c) dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo o referente della pratica;
d) data di installazione del manufatto;
e) dichiarazione sulla tipologia di installazione: nuova installazione o rinnovo di precedente e relativa scadenza;
f) indicazione della superficie agricola totale interessata;
g) dimensioni e materiali dei manufatti da installare, nonché indicazione delle opere di mitigazione previste, ove necessarie.
h) data di rimozione prevista;
i) dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o, in alternativa, estremi dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata.
2. Alla comunicazione sono allegati:
a) cartografia aereofotogrammetrica in scala 1:10.000 della superficie complessiva dell'azienda vivaistica e dell'area interessata dal manufatto;
b) schemi grafici del manufatto, relazione e dichiarazione di conformità a dimostrazione del rispetto delle norme dello strumento urbanistico vigente.
Art. 6
- Qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano (articolo 6 l.r. 41/2012 )
1. I comuni definiscono negli strumenti di pianificazione il sistema del verde urbano funzionale alla riqualificazione urbana, all'elevamento della qualità della vita negli insediamenti e nei quartieri, alla mitigazione degli impatti derivanti dalle varie forme di inquinamento urbano, alla creazione di nuovi paesaggi urbani e alla tutela di paesaggi urbani storicizzati.
2. I comuni definiscono altresì gli interventi di riqualificazione del verde urbano, anche al fine di qualificare il paesaggio urbano, quali:
a) la dotazione di spazi verdi interni agli insediamenti e di fasce alberate di connessione con le aree di verde urbano;
b) la realizzazione di boschi urbani tenendo conto delle specie, delle caratteristiche dell'area interessata e del paesaggio nel quale si interviene;
c) la realizzazione di barriere anti-inquinamento lungo strade di grande circolazione;
d) il mantenimento e la ricostituzione delle connessioni interne tra le aree a verde urbano e tra verde urbano e aree rurali;
e) la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali, privilegiando sistemi a basso fabbisogno idrico, alimentati tramite il recupero delle acque piovane, anche al fine di migliorare il microclima urbano e l’efficienza energetica degli edifici.
f) la realizzazione di spazi pubblici e privati e con superfici permeabili in grado anche di intercettare e drenare le acque piovane.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo i comuni tengono conto degli indirizzi indicati ai commi 4, 5, 6, 7 e 8.
4. Per favorire una migliore riuscita degli impianti, una riduzione dei costi di manutenzione e conservazione e una qualificazione ambientale coerente con il territorio interessato, è da privilegiare la scelta delle specie tipiche in relazione alla copertura vegetale originaria di ciascun ambiente.
5. Al fine di aumentare la biodiversità e la qualità ecologica delle aree urbane è da verificare la possibilità, nella realizzazione del verde territoriale, di intervallare radure e nuclei boscati.
6. Per la mitigazione delle criticità ambientali delle aree urbane sono da valutare le caratteristiche degli impianti e delle specie arboree e arbustive che possono concorrere alla riduzione degli impatti visivi, del rumore e delle emissioni inquinanti. A tale scopo è da privilegiare l’impianto di specie sempreverdi con elevata superficie fogliare, foglie rugose e ricche di peli ed essudati, con maggiore effetto fono-assorbente e di trattenimento delle polveri e di specie vegetali con basse emissioni di pollini allergenici, composti organici volatili (COV), composti alifatici e aromatici, terpeni e fenoli.
7. Al fine di contenere le emissioni di carbonio, in relazione al ciclo di immagazzinamento delle specie arboree concentrato nei primi venti anni, durante i quali si ha l'incremento della massa vegetale, è da valutare, in base alle criticità ambientali rilevate, la possibilità di sostituzione delle piante più vecchie, purché le stesse non costituiscano elementi di valore paesaggistico o testimoniale non riproducibili con nuovi impianti sostitutivi.
8. Per la valorizzazione energetica delle biomasse prodotte da superfici verdi urbane, al fine di limitare fortemente gli oneri economici ed ecologici legati al trasporto delle medesime, è da prevedere il loro riutilizzo, combustione o produzione di biocarburanti, nel rispetto del criterio di prossimità e, pertanto, tenendo conto della vicinanza con centrali cui destinare la produzione vegetale.
9. Per le modalità di tenuta delle analisi dei prezzi e voci delle opere a verde pubblico si applica il prezzario regionale di cui all’articolo 12 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e le disposizioni del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.