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Regolamento 13 maggio 2014, n. 25/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano).

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 14 maggio 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano);


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 3 marzo 2014, n. 166;


Visto il parere favorevole della seconda Commissione consiliare espresso nella seduta del 19 marzo 2014;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell’8 aprile 2014;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2014, n. 341;


Considerato quanto segue:


1. al fine di valorizzare la funzione economica, sociale e ambientale dell’attività vivaistica, in attuazione delle disposizioni della l.r. 41/2012 , sono definiti i criteri insediativi delle aree vocate alle attività vivaistiche con l’obiettivo di concentrare le politiche regionali del settore;


2. al fine di superare possibili dubbi applicativi della disposizione di legge che consente la coltivazione sia in pieno campo che in contenitori è necessario prevedere una norma definitoria delle due fattispecie;


3. la percentuale massima di superficie da destinare alle coltivazioni in contenitore fuori dalle aree è stabilita tenendo conto delle dimensioni aziendali con l’obiettivo di regolamentare il ricorso a questo tipo di coltivazione evitando di penalizzare le aziende di piccole dimensioni;


4. la legge regionale definisce aree vocate alle attività vivaistiche quelle destinate all’attività vivaistica da almeno dieci anni; pertanto la determinazione della superficie minima si basa sull’analisi della situazione produttiva esistente e sull’individuazione di un limite congruo per ricomprendere nell’area vocata una molteplicità di imprese e permettere il riconoscimento di realtà produttive di media dimensione;


5. al fine di promuovere attivamente azioni di piantumazione a verde e boschi urbani, con finalità compensativa in territori interessati da criticità ambientali, oltre ad orientare gli strumenti urbanistici verso una gestione ed una qualificazione del verde urbano, sono individuati indirizzi rivolti ai comuni.


Si approva il presente regolamento


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.