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Regolamento 13 maggio 2014, n. 25/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano).

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 14 maggio 2014

Art. 6
- Qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano (articolo 6 l.r. 41/2012 )
1. I comuni definiscono negli strumenti di pianificazione il sistema del verde urbano funzionale alla riqualificazione urbana, all'elevamento della qualità della vita negli insediamenti e nei quartieri, alla mitigazione degli impatti derivanti dalle varie forme di inquinamento urbano, alla creazione di nuovi paesaggi urbani e alla tutela di paesaggi urbani storicizzati.
2. I comuni definiscono altresì gli interventi di riqualificazione del verde urbano, anche al fine di qualificare il paesaggio urbano, quali:
a) la dotazione di spazi verdi interni agli insediamenti e di fasce alberate di connessione con le aree di verde urbano;
b) la realizzazione di boschi urbani tenendo conto delle specie, delle caratteristiche dell'area interessata e del paesaggio nel quale si interviene;
c) la realizzazione di barriere anti-inquinamento lungo strade di grande circolazione;
d) il mantenimento e la ricostituzione delle connessioni interne tra le aree a verde urbano e tra verde urbano e aree rurali;
e) la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali, privilegiando sistemi a basso fabbisogno idrico, alimentati tramite il recupero delle acque piovane, anche al fine di migliorare il microclima urbano e l’efficienza energetica degli edifici.
f) la realizzazione di spazi pubblici e privati e con superfici permeabili in grado anche di intercettare e drenare le acque piovane.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo i comuni tengono conto degli indirizzi indicati ai commi 4, 5, 6, 7 e 8.
4. Per favorire una migliore riuscita degli impianti, una riduzione dei costi di manutenzione e conservazione e una qualificazione ambientale coerente con il territorio interessato, è da privilegiare la scelta delle specie tipiche in relazione alla copertura vegetale originaria di ciascun ambiente.
5. Al fine di aumentare la biodiversità e la qualità ecologica delle aree urbane è da verificare la possibilità, nella realizzazione del verde territoriale, di intervallare radure e nuclei boscati.
6. Per la mitigazione delle criticità ambientali delle aree urbane sono da valutare le caratteristiche degli impianti e delle specie arboree e arbustive che possono concorrere alla riduzione degli impatti visivi, del rumore e delle emissioni inquinanti. A tale scopo è da privilegiare l’impianto di specie sempreverdi con elevata superficie fogliare, foglie rugose e ricche di peli ed essudati, con maggiore effetto fono-assorbente e di trattenimento delle polveri e di specie vegetali con basse emissioni di pollini allergenici, composti organici volatili (COV), composti alifatici e aromatici, terpeni e fenoli.
7. Al fine di contenere le emissioni di carbonio, in relazione al ciclo di immagazzinamento delle specie arboree concentrato nei primi venti anni, durante i quali si ha l'incremento della massa vegetale, è da valutare, in base alle criticità ambientali rilevate, la possibilità di sostituzione delle piante più vecchie, purché le stesse non costituiscano elementi di valore paesaggistico o testimoniale non riproducibili con nuovi impianti sostitutivi.
8. Per la valorizzazione energetica delle biomasse prodotte da superfici verdi urbane, al fine di limitare fortemente gli oneri economici ed ecologici legati al trasporto delle medesime, è da prevedere il loro riutilizzo, combustione o produzione di biocarburanti, nel rispetto del criterio di prossimità e, pertanto, tenendo conto della vicinanza con centrali cui destinare la produzione vegetale.
9. Per le modalità di tenuta delle analisi dei prezzi e voci delle opere a verde pubblico si applica il prezzario regionale di cui all’articolo 12 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e le disposizioni del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.