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Regolamento 13 maggio 2014, n. 25/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano).

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 14 maggio 2014

Art. 5
- Contenuti e modalità di presentazione della comunicazione (articolo 5, comma 5 l.r. 41/2012 )
1. La comunicazione per l’installazione dei manufatti indicati all’articolo 5, comma 5 della l.r. 41/2012 è presentata ai competenti uffici comunali in via telematica, in alternativa in forma cartacea qualora la documentazione da allegare risulti di difficile trasmissione. La comunicazione contiene i seguenti elementi:
a) descrizione sommaria del manufatto e breve esposizione delle esigenze produttive;
b) dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione e riferimenti catastali;
c) dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo o referente della pratica;
d) data di installazione del manufatto;
e) dichiarazione sulla tipologia di installazione: nuova installazione o rinnovo di precedente e relativa scadenza;
f) indicazione della superficie agricola totale interessata;
g) dimensioni e materiali dei manufatti da installare, nonché indicazione delle opere di mitigazione previste, ove necessarie.
h) data di rimozione prevista;
i) dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o, in alternativa, estremi dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata.
2. Alla comunicazione sono allegati:
a) cartografia aereofotogrammetrica in scala 1:10.000 della superficie complessiva dell'azienda vivaistica e dell'area interessata dal manufatto;
b) schemi grafici del manufatto, relazione e dichiarazione di conformità a dimostrazione del rispetto delle norme dello strumento urbanistico vigente.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.