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Regolamento 13 maggio 2014, n. 25/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano).

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 14 maggio 2014

Art. 3
- Coltivazioni in contenitore al di fuori delle aree vocate (articolo 3, comma 6 l.r. 41/2012 )
1. Si considerano coltivazioni in contenitore quelle realizzate in vasetteria posta su un impianto con base permeabile costituita da materiali inerti con sottostante telo. La coltivazione in contenitore deve essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti, assicurando il corretto flusso delle acque meteoriche alla rete idraulica principale e può essere corredata da impianto irriguo e da tutori.
2. Si considera vivaio in pieno campo, oltre alla coltivazione in campo, quello realizzato in contenitori, quali vasi o sacchi, semplicemente appoggiati sul suolo od interrati nello stesso. La coltivazione in pieno campo può essere corredata da impianto irriguo, da tutori e da materiale pacciamante, come prodotti di natura organica o teli, posto sulla fila.
3. Fatte salve le condizioni ed eventuali limitazioni dettate dagli strumenti di pianificazione ai fini della tutela dal rischio idrogeologico, la realizzazione degli impianti per la coltivazione in contenitore è effettuata:
a) compatibilmente con le caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio, evitando ambiti di particolare valore o comunque caratterizzati da rilevante tessitura agraria tradizionale, privilegiando quelli già dotati di una rete viaria idonea, rispettando la viabilità storica e i caratteri di ruralità della viabilità poderale, sia in termini morfologici che dimensionali, fatti salvi interventi minimi di adeguamento funzionale;
b) esclusivamente attraverso l'impiego di materiale permeabile, quali antialga o telo permeabile, appoggiato su tessuto non tessuto posto a diretto contatto con il suolo non costipato. E’ fatta salva la possibilità di stendere uno strato di materiale inerte, quale la ghiaia, dello spessore massimo di 10 centimetri.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 la coltivazione in contenitore è fissata in un massimo di 2 ettari di superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale senza limitazioni percentuali.
5. Sulla SAU aziendale eccedente i 2 ettari la coltivazione in contenitore è consentita fino al 20 per cento della superficie stessa e fino al 40 per cento nel caso sia presente un recupero delle acque piovane dalle superfici a vasetteria.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.