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Regolamento 13 maggio 2014, n. 25/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano).

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 14 maggio 2014

Art. 1
- Criteri insediativi per le nuove aree vocate (articolo 3, comma 2 l.r. 41/2012 )
1. Per prevedere nuove aree vocate alle attività vivaistiche all'interno dei piani territoriali di coordinamento (PTC), le province effettuano una valutazione dell'area interessata che deve tener conto, oltre che di quanto indicato all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano), anche dei seguenti criteri:
a) presenza di vincoli di natura paesaggistica o ambientale ricadenti sulla zona specifica;
b) sostenibilità complessiva in relazione alle caratteristiche paesaggistiche, ambientali ed agronomiche del territorio provinciale;
c) caratteristiche idrogeologiche dell’areale, relativamente al rischio idrogeologico, disponibilità di acqua per usi agricoli rispetto a quelli civili, qualità delle acque;
d) presenza di una dotazione infrastrutturale della zona e in particolare presenza di una rete viaria e di collegamenti a strade di grande comunicazione, presenza di rete ferroviaria, esistenza di acquedotti e reti di irrigazione;
e) importanza economica delle imprese vivaistiche già operanti nella zona;
f) potenzialità di sviluppo derivanti dalla qualificazione come vocata dell’area specifica;
g) eventuali azioni in corso d’opera o da prevedere per la mitigazione degli impatti dell’attività vivaistica sulla risorsa idrica e sul paesaggio, nonché i relativi costi;
h) eventuali opere in corso di realizzazione o da prevedere relative a infrastrutture necessarie allo sviluppo dell’attività vivaistica per la qualificazione dell’area come vocata e relativi costi.
2. I PTC delle province, all'interno delle aree vocate, prevedono idonee prescrizioni volte alla mitigazione degli effetti derivanti dall'attività vivaistica in relazione alla gestione del ciclo idrico, agli aspetti idrogeologici, nonché alla salvaguardia del paesaggio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.