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Regolamento 2 aprile 2014, n. 17/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”)

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 9 aprile 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO




Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23 gennaio 2014;


Visti il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 3 febbraio 2014, n.66;


Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 5 marzo 2014;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 24 marzo 2014 n. 242.


Considerato quanto segue:


1. è necessario intervenire su alcune disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”) al fine di adeguarle al mutato quadro legislativo. In particolare, si modificano le norme che attribuivano alla soppressa Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) la gestione delle attività disciplinate dal regolamento al fine di specificare quali attività sono attribuite all’amministrazione regionale e quali all’Ente Terre regionali toscane sulla base del vigente assetto normativo;


2. al fine di tener conto dell’esperienza maturata negli anni di applicazione della normativa per la tutela del patrimonio di razze e varietà locali sono apportate alcune modifiche puntuali.



Si approva il presente regolamento

Art. 1
1. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 1 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”) è abrogata.
2. La lettera j) del comma 1 dell’articolo 1 del d.p.g.r. 12/R/2007 è abrogata.
3. Il comma 2 dell’articolo 1 del d.p.g.r. 12/R/2007 è abrogato.
Art. 2
1. Il comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
1. La proposta di iscrizione ai repertori regionali è presentata alla competente struttura della Giunta regionale sulla base del modello predisposto dalla medesima.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono sostituite con le seguenti: “
dalla competente struttura della Giunta regionale
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono sostituite con le seguenti: “
dalla competente struttura della Giunta regionale
”.
4. Al comma 5 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono sostituite con le seguenti: “
dalla competente struttura della Giunta regionale, tramite la Banca regionale del germoplasma di cui all’
articolo 6 della l.r. 64/2004
.
”.
5. Al comma 6 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole:
“l’ARSIA
” sono sostituite con le seguenti: “
la competente struttura della Giunta regionale
”.
6. Al comma 6 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
l’ARSIA invia
” sono sostituite con le seguenti: “
è inviata
”.
7. Al comma 7 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 12/R/2007 la parola: “
vincolante
” è soppressa.
8. Al comma 9 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
l’ARSIA
” sono sostituite con le seguenti: “
la competente struttura della Giunta regionale
”.
9. Al comma 10 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
L’ARSIA
” sono sostituite con le seguenti: “
La competente struttura della Giunta regionale
”.
Art. 3
1. Al comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
competente dirigente dell’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
Presidente della Giunta regionale
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
3. I componenti che risultano assenti a tre riunioni consecutive della commissione in assenza di valide motivazioni decadono dall'incarico.
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono soppresse.
4. Al comma 5 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono sostituite con le seguenti: “
dalla competente struttura della Giunta regionale
”.
Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
1. La commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) è composta da:
a) il dirigente della competente struttura della Giunta regionale con funzioni di coordinamento;
b) un esperto della materia specifica designato congiuntamente dalle associazioni provinciali allevatori della Toscana;
c) un esperto della materia specifica designato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;
d) un esperto nella materia specifica designato da ciascuna università e istituti di ricerca e sperimentazione operanti in Toscana.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
2. Le commissioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono composta da:
a) il dirigente della competente struttura della Giunta regionale con funzioni di coordinamento;
b) un esperto della materia specifica designato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;
c) un esperto nella materia specifica designato da ciascuna università e istituti di ricerca e sperimentazione operanti in Toscana.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 12/R/2007, le parole: “lettere b), c) ed e)
” sono soppresse.
Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 12/R/2007
1. L’articolo 5 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 5
Banca regionale del germoplasma
1. La Banca regionale del germoplasma è articolata in sezioni coordinate dall’ente Terre regionali toscane, di seguito denominato Ente, di cui alla
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
(Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla
l.r. 39/2000
, alla
l.r. 77/2004
alla
l.r. 24/2000
).
2. Le sezioni della banca sono gestite da soggetti pubblici o privati.
3. L’Ente individua i soggetti di cui al comma 2 tenendo conto dei seguenti criteri:
a) possesso di specifica esperienza o capacità professionale in materia di conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte al repertorio regionale;
b) disponibilità di strutture idonee a consentire la conservazione delle risorse genetiche iscritte nei repertori regionali.
4. L’Ente stipula con il soggetto incaricato di gestire la sezione una convenzione avente il contenuto di cui all’articolo 6.
5. L’Ente informa tempestivamente la competente struttura della Giunta regionale della perdita o del deperimento del materiale genetico conservato presso le sezioni della Banca
regionale del germoplasma, riportandone le motivazioni.
”.
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 4
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla competente struttura della Giunta regionale, sentito l’Ente,
”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’Ente
”.
4. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituita dalla seguente:
f) l’impegno a richiedere l’autorizzazione dell’Ente per l’eventuale iscrizione delle risorse genetiche depositate nel registro nazionale delle varietà o in analoghi registri europei o internazionali;
”.
5. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dell’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’Ente
”.
6. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’Ente;
”.
Art. 7
1. Il comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
1. L’Ente deposita il materiale genetico, a esso consegnato dalla competente struttura della Giunta regionale, relativo alla risorsa iscritta al repertorio regionale presso le sezioni della Banca regionale del germoplasma idonee alla conservazione della specie di appartenenza.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
l’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’Ente
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
3. Per ciascun deposito la sezione della Banca regionale del germoplasma rilascia all’Ente una ricevuta sulla base del modello predisposto dallo stesso.
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
L’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’Ente
”.
Art. 8
1. Il comma 2 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
2. L'accesso è consentito, previa domanda indirizzata all’Ente, contenente i dati del richiedente e lo scopo dell'accesso, ed è subordinato alla sottoscrizione di un accordo relativo ai limiti di utilizzazione del materiale genetico, tenuto conto di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura adottato dalla Food and Agricolture Organization (FAO) il 3 novembre 2001 e successivi atti internazionali in materia.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
L’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’Ente
”.
Art. 9
1. Il comma 3 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
3. Il soggetto interessato all'adesione presenta domanda all’Ente sulla base del modello predisposto dallo stesso.
”.
Art. 10
1. Al comma 1 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “L'ARSIA, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, definisce” sono sostituite dalle seguenti: “La competente struttura della Giunta regionale, sentito l’Ente, stabilisce.”
Art. 11
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituita dalla seguente:
1. Per l’iscrizione all’elenco dei coltivatori custodi è presentata domanda all’Ente redatta sulla
base di un modello predisposto dallo stesso, corredata dei seguenti elementi:
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
l’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’Ente
”.
Art. 12
1. Al comma 1 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
L’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’Ente
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
L’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’Ente
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’Ente
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’Ente
”.
Art. 13
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla competente struttura della Giunta regionale
”.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’Ente
”.
3. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituita dalla seguente:
e) l’impegno a richiedere l’autorizzazione dell’Ente per l’eventuale iscrizione delle risorse genetiche depositate nel registro nazionale delle varietà o in analoghi registri europei o internazionali;
”.
4. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’Ente
”.
5. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dell’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’Ente
”.
6. Alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’Ente
”.
Art. 14
1. Al comma 1 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
L’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’Ente
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
” sono sostituite dalle seguenti: “
con deliberazione della Giunta regionale
”.
Art. 15
1. Al comma 1 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione Toscana
”.
2. Al comma 7 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla competente struttura della Giunta regionale
”.
Art. 16
1. Al comma 1 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del 24 giugno 1991 (Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari)
” sono sostituite con le seguenti: “
al regolamento (CE) del Consiglio n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991
”.
3. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
regolamento (CEE) n. 2092/1991
” sono sostituite dalle seguenti: “
regolamento (CE) n. 834/2007
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
regolamento (CEE) n. 2092/1991
” sono sostituite dalle seguenti: “
regolamento (CE) n. 834/2007
”.
5. Al comma 3 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
6. Al comma 4 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
7. Al comma 5 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dell’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
regionale competente
”.
8. Al comma 7 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
Art. 17
1. Al comma 2 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
3. La competente struttura della Giunta regionale svolge attività di vigilanza sugli organismi di controllo, armonizzando tale attività con quella svolta in applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e
della l.r. 25/1999
.
”.
Art. 18
1. Al comma 3 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “all’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “alla competente struttura della Giunta regionale”.
3. Il comma 6 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
6. Le sospensioni che prevedono un tempo di verifica superiore ai trenta giorni sono ratificate dalla competente struttura della Giunta regionale. A tal fine, entro sette giorni dalla comunicazione della sospensione da parte dell'organismo di controllo, il concessionario può inviare alla competente struttura della Giunta regionale le proprie osservazioni documentate.
”.
4. Al comma 7 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
L’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
La competente struttura della Giunta regionale
”.
5. Al comma 11 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
6. Al comma 12 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
7. Al comma 13 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
L’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
La competente struttura della Giunta regionale
”.
Art. 19
1. Dopo l’articolo 20 del d.p.g.r. 12/R/2007 è inserito il seguente:
Art. 20 bis
Perdita o deperimento di materiale genetico conservato
1. L’Ente informa tempestivamente la competente struttura della Giunta regionale della perdita o del deperimento delle razze e delle varietà locali conservate, riportandone le motivazioni.
2. L’Ente, in accordo con la competente struttura della Giunta regionale, tenta di recuperare con appositi programmi e progetti le razze e le varietà locali di cui al comma 1.
Art. 20
1. Al comma 1 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
L’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’Ente
”.
2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 12/R/2007 è abrogata.
3. Al comma 2 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
l’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’Ente
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.