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Regolamento 2 aprile 2014, n. 17/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”)

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 9 aprile 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO




Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23 gennaio 2014;


Visti il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 3 febbraio 2014, n.66;


Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 5 marzo 2014;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 24 marzo 2014 n. 242.


Considerato quanto segue:


1. è necessario intervenire su alcune disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”) al fine di adeguarle al mutato quadro legislativo. In particolare, si modificano le norme che attribuivano alla soppressa Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) la gestione delle attività disciplinate dal regolamento al fine di specificare quali attività sono attribuite all’amministrazione regionale e quali all’Ente Terre regionali toscane sulla base del vigente assetto normativo;


2. al fine di tener conto dell’esperienza maturata negli anni di applicazione della normativa per la tutela del patrimonio di razze e varietà locali sono apportate alcune modifiche puntuali.



Si approva il presente regolamento


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.