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Regolamento 2 aprile 2014, n. 17/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”)

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 9 aprile 2014

Art. 8
1. Il comma 2 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
2. L'accesso è consentito, previa domanda indirizzata all’Ente, contenente i dati del richiedente e lo scopo dell'accesso, ed è subordinato alla sottoscrizione di un accordo relativo ai limiti di utilizzazione del materiale genetico, tenuto conto di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura adottato dalla Food and Agricolture Organization (FAO) il 3 novembre 2001 e successivi atti internazionali in materia.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
L’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’Ente
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.