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Regolamento 2 aprile 2014, n. 17/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”)

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 9 aprile 2014

Art. 7
1. Il comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
1. L’Ente deposita il materiale genetico, a esso consegnato dalla competente struttura della Giunta regionale, relativo alla risorsa iscritta al repertorio regionale presso le sezioni della Banca regionale del germoplasma idonee alla conservazione della specie di appartenenza.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
l’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’Ente
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
3. Per ciascun deposito la sezione della Banca regionale del germoplasma rilascia all’Ente una ricevuta sulla base del modello predisposto dallo stesso.
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
L’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’Ente
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.