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Regolamento 2 aprile 2014, n. 17/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”)

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 9 aprile 2014

Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 4
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla competente struttura della Giunta regionale, sentito l’Ente,
”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’Ente
”.
4. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituita dalla seguente:
f) l’impegno a richiedere l’autorizzazione dell’Ente per l’eventuale iscrizione delle risorse genetiche depositate nel registro nazionale delle varietà o in analoghi registri europei o internazionali;
”.
5. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dell’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’Ente
”.
6. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’Ente;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.