Regolamento 2 aprile 2014, n. 17/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”)
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 9 aprile 2014
Art. 6
- Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4
”2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “dalla competente struttura della Giunta regionale, sentito l’Ente,
”.3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “all’Ente
”.4. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituita dalla seguente:
“
f) l’impegno a richiedere l’autorizzazione dell’Ente per l’eventuale iscrizione delle risorse genetiche depositate nel registro nazionale delle varietà o in analoghi registri europei o internazionali;
”.5. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dell’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Ente
”.6. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Ente;
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.