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Regolamento 2 aprile 2014, n. 17/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”)

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 9 aprile 2014

Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 12/R/2007
1. L’articolo 5 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 5
Banca regionale del germoplasma
1. La Banca regionale del germoplasma è articolata in sezioni coordinate dall’ente Terre regionali toscane, di seguito denominato Ente, di cui alla
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
(Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla
l.r. 39/2000
, alla
l.r. 77/2004
alla
l.r. 24/2000
).
2. Le sezioni della banca sono gestite da soggetti pubblici o privati.
3. L’Ente individua i soggetti di cui al comma 2 tenendo conto dei seguenti criteri:
a) possesso di specifica esperienza o capacità professionale in materia di conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte al repertorio regionale;
b) disponibilità di strutture idonee a consentire la conservazione delle risorse genetiche iscritte nei repertori regionali.
4. L’Ente stipula con il soggetto incaricato di gestire la sezione una convenzione avente il contenuto di cui all’articolo 6.
5. L’Ente informa tempestivamente la competente struttura della Giunta regionale della perdita o del deperimento del materiale genetico conservato presso le sezioni della Banca
regionale del germoplasma, riportandone le motivazioni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.