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Regolamento 2 aprile 2014, n. 17/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”)

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 9 aprile 2014

Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
1. La commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) è composta da:
a) il dirigente della competente struttura della Giunta regionale con funzioni di coordinamento;
b) un esperto della materia specifica designato congiuntamente dalle associazioni provinciali allevatori della Toscana;
c) un esperto della materia specifica designato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;
d) un esperto nella materia specifica designato da ciascuna università e istituti di ricerca e sperimentazione operanti in Toscana.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
2. Le commissioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono composta da:
a) il dirigente della competente struttura della Giunta regionale con funzioni di coordinamento;
b) un esperto della materia specifica designato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;
c) un esperto nella materia specifica designato da ciascuna università e istituti di ricerca e sperimentazione operanti in Toscana.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 12/R/2007, le parole: “lettere b), c) ed e)
” sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.