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Regolamento 2 aprile 2014, n. 17/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”)

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 9 aprile 2014

Art. 19
1. Dopo l’articolo 20 del d.p.g.r. 12/R/2007 è inserito il seguente:
Art. 20 bis
Perdita o deperimento di materiale genetico conservato
1. L’Ente informa tempestivamente la competente struttura della Giunta regionale della perdita o del deperimento delle razze e delle varietà locali conservate, riportandone le motivazioni.
2. L’Ente, in accordo con la competente struttura della Giunta regionale, tenta di recuperare con appositi programmi e progetti le razze e le varietà locali di cui al comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.