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Regolamento 2 aprile 2014, n. 17/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”)

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 9 aprile 2014

Art. 18
1. Al comma 3 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “all’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “alla competente struttura della Giunta regionale”.
3. Il comma 6 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituito dal seguente:
6. Le sospensioni che prevedono un tempo di verifica superiore ai trenta giorni sono ratificate dalla competente struttura della Giunta regionale. A tal fine, entro sette giorni dalla comunicazione della sospensione da parte dell'organismo di controllo, il concessionario può inviare alla competente struttura della Giunta regionale le proprie osservazioni documentate.
”.
4. Al comma 7 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
L’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
La competente struttura della Giunta regionale
”.
5. Al comma 11 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
6. Al comma 12 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
7. Al comma 13 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
L’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
La competente struttura della Giunta regionale
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.