Regolamento 2 aprile 2014, n. 17/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”)
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 9 aprile 2014
Art. 16
- Modifiche all’articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “alla competente struttura della Giunta regionale
”.2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del 24 giugno 1991 (Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari)
” sono sostituite con le seguenti: “al regolamento (CE) del Consiglio n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991
”.3. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
regolamento (CEE) n. 2092/1991
” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (CE) n. 834/2007
”.4. Al comma 3 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
regolamento (CEE) n. 2092/1991
” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (CE) n. 834/2007
”.5. Al comma 3 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “alla competente struttura della Giunta regionale
”.6. Al comma 4 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “alla competente struttura della Giunta regionale
”.7. Al comma 5 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dell’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “regionale competente
”.8. Al comma 7 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “alla competente struttura della Giunta regionale
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.