Regolamento 2 aprile 2014, n. 17/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”)
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 9 aprile 2014
Art. 13
- Modifiche all’articolo 14 del d.p.g.r. 12/R/2007
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “dalla competente struttura della Giunta regionale
”.2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “all’Ente
”.3. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 12/R/2007 è sostituita dalla seguente:
“
e) l’impegno a richiedere l’autorizzazione dell’Ente per l’eventuale iscrizione delle risorse genetiche depositate nel registro nazionale delle varietà o in analoghi registri europei o internazionali;
”.4. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dall’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Ente
”.5. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
dell’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Ente
”.6. Alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 12/R/2007 le parole: “
all’ARSIA
” sono sostituite dalle seguenti: “all’Ente
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.