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Regolamento 1 aprile 2014, n. 16/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) concernente il sistema integrato di contrasto all’evasione fiscale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 9 aprile 2014

CAPO I
- Gestione in forma associata delle funzioni afferenti all’attività di contrasto all’evasione fiscale
Art. 1
Abrogato.
Art. 2
- Definizione di gestione in forma associata delle funzioni afferenti all’attività di contrasto all’evasione fiscale(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
Art. 3
Abrogato.
Art. 4
- Gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
Art. 5
- Gestione associata della struttura unica di polizia municipale(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
- Relazione sulla gestione associata
1. L’ente che ha ricevuto il contributo è tenuto a presentare alla struttura regionale competente una relazione sui compiti effettivamente svolti dalla data di concessione del contributo medesimo, riportati in modo tale da evidenziare i dati oggettivi che valgano a dimostrare lo svolgimento di attività di contrasto all’evasione e i risultati conseguiti nel periodo di riferimento.
2. La relazione, trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza dell’anno finanziario in cui è concesso il contributo, evidenzia quali sono state le attività di contrasto all’evasione svolte, anche in termini di indicazione delle azioni coordinate o congiunte poste in essere tra gli uffici tributi e polizia municipale.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
Abrogato.
Art. 10
Abrogato.
Art. 11
- Somma massima concedibile ad ente responsabile(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.