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Regolamento 4 marzo 2014, n. 13/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) relativo all’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 7 marzo 2014

Art. 4
- Criteri di determinazione del canone dovuto ai proprietari dei terreni assegnati (articolo 5, comma 8, lettera g ) l.r. 80/2012
1. Ai proprietari dei terreni assegnati o ai titolari di altri diritti reali è dovuto un canone annuo compreso tra l’1,5 per cento ed il 4,0 per cento del valore agricolo medio (VAM) determinato annualmente dalle commissioni provinciali espropri in base al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica) e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), riferendosi esclusivamente alle categorie pascolo, pascolo cespugliato e pascolo arborato.
2. L’Ente determina il canone secondo i criteri di cui al comma 1 e lo comunica al proprietario e all’assegnatario.
3. Il proprietario e l’assegnatario, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, possono accordarsi sull’importo di un canone diverso da quello determinato dall’Ente, anche facendo ricorso all’assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, che tengono conto delle condizioni del fondo e del mercato.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, l’Ente comunica al comune l’approvazione del piano ed il canone di cui al comma 2 oppure il canone risultante dall’accordo.
5. Il comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, provvede all’occupazione temporanea e non onerosa dei terreni e assegna i terreni al richiedente per il periodo di tempo previsto dal piano approvato. Il provvedimento di assegnazione comporta la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di affitto ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della Sito esternolegge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).
6. Il comune trasmette copia dell’atto di assegnazione all’Ente.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.