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Regolamento 4 marzo 2014, n. 13/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) relativo all’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 7 marzo 2014

Art. 3
- Criteri per l’approvazione del piano di sviluppo e per la selezione dei richiedenti (articolo 5, comma 8, lettere e) e f) l.r. 80/2012 )
1. L’Ente verifica il piano per valutare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2.
2. In caso di esito positivo della verifica l’Ente approva il piano; in caso di esito negativo l’Ente provvede a darne comunicazione al potenziale assegnatario che nei quindici giorni successivi può adeguare il piano alle osservazioni dell’Ente. Decorso tale termine in assenza di adeguamento da parte del potenziale assegnatario decade la domanda di assegnazione.
3. In caso di pluralità di domande di assegnazione aventi ad oggetto le stesse particelle è effettuata la selezione del potenziale assegnatario attraverso una graduatoria della concorrenza con il seguente ordine di priorità:
a) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e coltivatori diretti, che non hanno compiuto 40 anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto 40 anni di età;
b) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) ai sensi della l.r. 45/2007 e coltivatori diretti, che hanno compiuto 40 anni di età;
c) imprenditori agricoli singoli o associati, che non hanno compiuto 40 anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto 40 anni di età;
d) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto 40 anni di età.
4. In caso di più richiedenti che ricadono nello stesso ordine di priorità, ha diritto di precedenza l’imprenditore agricolo conduttore di terreni confinanti con uno o più terreni per cui è richiesta la assegnazione. In caso di ulteriore parità l’Ente procede alla valutazione dei piani concorrenti e individua il potenziale assegnatario con particolare riguardo agli obiettivi di ripristino produttivo atti ad assicurare la rimessa a coltura dei terreni.
5. L’ente, dopo aver effettuato la selezione del potenziale assegnatario ai sensi dei commi 3 e 4, procede agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2. In caso di esito negativo l’Ente procede, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria della concorrenza, agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.
6. L’ente comunica a tutti i soggetti che hanno presentato domanda sulla medesima particella l’esito della procedura.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.