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Regolamento 4 marzo 2014, n. 13/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) relativo all’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 7 marzo 2014

Art. 1
- Norme tecniche e procedure per l’effettuazione del censimento dei terreni abbandonati o incolti (articolo 5, comma 8, lettera a), b), c) d) e j) l.r. 80/2012 )
1. Ai fini dell’individuazione dei terreni abbandonati o incolti, per uso produttivo si intende la coltivazione agraria e il pascolamento zootecnico nel territorio rurale così come definito dalla legge regionale in materia di governo del territorio.
2. Non costituiscono terreni abbandonati o incolti:
a) le superfici definite bosco o aree assimilate a bosco dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
b) i terreni la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell’ambiente;
c) le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile;
d) le cave;
e) i beni civici;
f) i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui alla legge regionale in materia di governo del territorio;
g) i terreni oggetto di aiuti e/o premi nei tre anni solari precedenti.
3. Per eseguire il censimento dei terreni abbandonati o incolti i comuni possono:
a) avvalersi del sistema informativo di ARTEA che fornisce ad ogni comune un elenco delle particelle che non rientrano nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), con i seguenti dati:
1) informazioni sulla conduzione della particella e sulla presenza di eventuali aiuti, premi, certificazioni per tutte le annualità di cui si ha disponibilità di informazioni;
2) informazioni georeferenziate presenti nel sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART);
b) avvalersi di altre banche dati o documentazioni in loro possesso;
c) eseguire eventuali sopralluoghi per constatare la sussistenza delle condizioni per cui il terreno è censibile quale terreno abbandonato o incolto, la presenza del tipo di copertura del suolo e verificare l’eventuale mancato uso produttivo tramite testimonianze;
d) attivare forme di collaborazione con le province e le unioni di comuni.
4. I terreni censiti sono individuati con gli identificativi catastali e inseriti in specifici elenchi. Gli elenchi dei terreni censiti sono pubblicati in conformità all’Sito esternoarticolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).
5. Gli elenchi dei terreni censiti, sono comunicati ai proprietari o titolari di altri diritti reali e alle organizzazioni professionali, agricole e cooperative maggiormente rappresentative, con raccomandata con avviso di ricevimento o con modalità telematiche di comunicazione, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale.
6. I proprietari dei terreni, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, comunicano al comune i soggetti titolari di rapporti contrattuali in essere sui terreni inseriti nell’elenco dei terreni censiti; il comune trasmette l’elenco anche a tali soggetti con le modalità di cui al comma 5.
7. Le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative possono chiedere, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, di inserire negli elenchi dei terreni censiti altri terreni, allegando la documentazione idonea a dimostrare che si tratta di terreni abbandonati o incolti. Qualora il comune intenda accogliere tali richieste procede a darne comunicazione, con le modalità di cui al comma 5.
8. Entro novanta giorni dalla comunicazione, i proprietari, i titolari di altri diritti reali e i soggetti titolari di rapporti contrattuali sui terreni inseriti negli elenchi dei terreni censiti possono:
a) con istanza motivata e documentata rivolta al comune, chiedere la cancellazione di tali terreni dagli elenchi;
b) impegnarsi alla rimessa a coltura dei terreni entro i successivi centottanta giorni, presentando una comunicazione al comune nella quale indicano le modalità di rimessa a coltura.
9. Nel caso di cui al comma 8, lettera b) il comune verifica l’effettiva rimessa a coltura entro il termine, e in caso di esito negativo provvede all’iscrizione dei terreni integrando l’elenco di cui al comma 10.
10. Decorsi i termini di cui ai commi 6, 7 e 8, il comune, entro i successivi trenta giorni, approva in via definitiva gli elenchi dei terreni abbandonati o incolti e li pubblica con le modalità di cui al comma 4. Entro lo stesso termine gli elenchi definitivi sono inviati con le modalità di cui al comma 5 a coloro che hanno presentato istanza di cancellazione, motivando l’accettazione o il diniego dell’istanza medesima, e trasmessi all’Ente Terre regionali toscane, di seguito denominato Ente, e alle organizzazioni professionali, agricole e cooperative maggiormente rappresentative.
11. Negli elenchi dei terreni abbandonati o incolti definitivi sono evidenziate le particelle per le quali la comunicazione di cui al comma 5 non è stata perfezionata per l’impossibilità di identificare o reperire i proprietari.
12. I comuni inseriscono i terreni abbandonati o incolti nella banca della terra di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Ente. Le particelle di cui al comma 11 sono inserite in una sezione separata della banca della terra.
13. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni aggiornano gli elenchi dei terreni abbandonati o incolti nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.