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Regolamento 4 marzo 2014, n. 12/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 7 marzo 2014





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”);


Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 7 novembre 2013;


Visto il parere della commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto;


Visto il parere della direzione generale della presidenza di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 129;


Considerato quanto segue:


1. è necessario modificare il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R, per dare attuazione alle previsioni della legge regionale 17 luglio 2013, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 ) sui punti relativi all’individuazione delle prestazioni di estetica eseguibili al domicilio del committente ed all’uso, attualmente vietato, di laser estetici ed altri apparecchi a luce pulsata;


2. è stata rilevata l’opportunità, a seguito di approfondimenti tecnici anche con gli operatori dei dipartimenti della prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, di rivedere alcuni requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari per l’esercizio dell’attività di estetista e per quelle di tatuaggio e piercing;


3. è, altresì, opportuno procedere alla manutenzione del testo, correggendo alcuni errori di tecnica legislativa e aggiornando i riferimenti normativi.



Si approva il presente regolamento


Art. 1
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”) sono soppresse le parole “
come
modificata dalla
legge regionale 27 luglio 2007, n.40 ”.
Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 47/R/2007 è aggiunto il seguente:
1 bis. L'utilizzo delle apparecchiature laser di classe 3B e 4 e delle apparecchiature ad impulsi luminosi deve avvenire in locali che consentono il rispetto delle norme di protezione previste per tali apparecchiature dal decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110, (Regolamento di attuazione dell'
Sito esternoart. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1
, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetica)
".
2. Al comma 2 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 47/R/2007 sono soppresse le parole “
da ultimo modificato dal
Sito esternodecreto legge 30 dicembre 2005, n. 273
(Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), convertito dalla
Sito esternolegge 23 febbraio 2006, n. 51 ”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 47/R/2007è aggiunto il seguente:
2 bis. La manicure, il pedicure ed il make – up” possono essere eseguite anche al domicilio del committente. La manicure e il pedicure devono essere effettuate con kit monouso sterilizzati.
Art. 3
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 47/R/2007 è così sostituita:
a) lavabo con erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 47/R/2007 è inserito il seguente:
1 bis. Ferma restando l’obbligatorietà della presenza del lavabo con acqua corrente calda e fredda, il requisito di cui al comma 1, lettera a) si applica a coloro che iniziano ad esercitare l'attività di estetica dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 12/R “Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 31 maggio 2004, n. 28
“Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”)” e a coloro che già la esercitano, nei casi previsti dal comma 2 bis dell’articolo 104.
Art. 4
1. Al comma 1 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole da “
fermo restando
” a “Sito esternodecreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25 ” sono soppresse.
Art. 5
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 31 del d.p.g.r. 47/R/2007 è così sostituita:
b) stufa a secco produttiva di calore secco mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170 gradi centigradi per 60 minuti, 160 gradi centigradi per 120 minuti, 150 gradi centigradi per 150 minuti;
Art. 6
1. Al comma 2 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
o sterilizzati
” sono sostituite dalle seguenti: “
e sterilizzati
”.
Art. 7
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 47/R/2007 dopo la parola “
giapponese
” sono aggiunte le seguenti: “
o altre tecniche tradizionali
”.
Art. 8
1. Al comma 1 dell’articolo 82 del d.p.g.r 47/R/2007 le parole “
nella dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 1 della legge
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 7 della legge
”.
Art. 9
1. Al comma 1 dell’articolo 84 bis del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
da ultimo modificato dalla
Sito esternolegge 27 dicembre 2006, n. 296 ” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 84 bis del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
di estetica o
” sono soppresse.
3. Al comma 3 dell’articolo 84 bis del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
da ultimo modificata dalla
legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 ” sono soppresse.
Art. 10
1. L'articolo 85 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 85 - Percorso formativo per estetista
1. La qualifica professionale di base di estetista si acquisisce secondo una delle seguenti modalità:
a) superamento di un esame teorico-pratico a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali: lo standard minimo del percorso è specificato nell'allegato F;
b) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
c) al termine di un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, titolare o socio partecipante al lavoro presso un esercizio di estetica.
2. La qualifica professionale di estetista ai fini dell'esercizio dell'attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale si acquisisce alle seguenti condizioni:
a) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 lettera a) è necessario il superamento di un esame teorico-pratico a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:
1) percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo è specificato nell'allegato G;
2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, o socio, della durata di un anno presso un esercizio di estetica;
b) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1, lettera b) mediante la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico al termine di un anno lavorativo in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio, a tempo pieno;
c) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 lettera c) mediante la frequenza ad un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico. Il periodo di attività lavorativa, non inferiore a tre anni, deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente all'iscrizione al corso di formazione suddetto.
3. Per accedere al corso di cui al comma 1, lettera a) occorre, alternativamente:
a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto
l'obbligo di istruzione di cui all'
Sito esternoarticolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007");
b) avere conseguito la licenza elementare, avere assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla
Sito esternolegge 296/2006
e maturato un’esperienza lavorativa triennale.
4. Ai fini dell'accesso al corso di cui al comma 1, lettera a), a coloro che hanno assolto l'obbligo di
istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della
l.r. 32/2000
.
Art. 11
1. Al comma 1 dell’articolo 88 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
ai sensi degli articoli 80, 81e 82
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dell’articolo 66 decies
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 88 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:
2. Uno degli esperti di settore della commissione di cui all’articolo 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003 è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Art. 12
1. Al comma 1 dell’articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
ai sensi degli articoli 80, 81e 82
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dell’articolo 66 decies
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:
2. Uno degli esperti di settore della commissione di cui all’articolo 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. n. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Art. 13
1. Al comma 1 dell’articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
ai sensi degli articoli 80, 81e 82
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dell’articolo 66 decies
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2007 è s ostituito dal seguente:
2. Uno degli esperti di settore della commissione di cui all’articolo 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Art. 14
1. Al comma 2 dell’articolo 101 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
da ultimo modificata dalla
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ” sono soppresse.
Art. 15
1. Al comma 1 dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
al comune
” sono sostituite dalle parole “
allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove ha sede l'attività
” e successivamente le parole “
da ultimo modificato dal
Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
al comune
” sono sostituite dalle seguenti: “
al SUAP del comune ove ha sede l'attività
”.
3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 è così sostituita:
b) all’area giuridica, ad esclusione di quelle relative alla disciplina in materia di privacy, alle nozioni generali di deontologia ed al
Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'
Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Art. 16
- Abrogazione dell’allegato A del d.p.g.r. 47/R/2007
1. L’allegato A (Elenco delle attrezzature utilizzabili per l’attività di estetista ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge) del d.p.g.r. 47/R/2007 è abrogato. L’elenco delle attrezzature utilizzabili è quello contenuto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'Sito esternoarticolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 , relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetica)
Art. 17
1. All’allegato B (Elenco delle attrezzature utilizzabili per l’attività di tatuatore ai sensi dell’articolo 3, comma 2 bis della legge) del d.p.g.r. 47/R/2007, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:
7) Attrezzatura per tatuaggio con il metodo giapponese, samoano o altri metodi tradizionali.
Art. 18
1. All’allegato C (Elenco delle attrezzature utilizzabili per l’attività di piercing ai sensi dell’articolo 3, comma 2 bis della legge) del d.p.g.r. 47/R/2007, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:
6) Pinze/inseritori
Art. 19
1. Nella colonna “Obiettivi di competenza” della scheda “Unità formativa 5 - Area tecnico professionale” dell’allegato F (Standard minimo del percorso formativo per estetista) del d.p.g.r. 47/R/2007 sono aggiunte le seguenti parole: “
Conoscere le apparecchiature laser e luce pulsata per uso estetico, il loro funzionamento e utilizzo con particolare riferimento ai rischi per la salute derivanti da esposizione a radiazioni ottiche e agli effetti della loro interazione con i tessuti
”.
2. Nella colonna “Contenuti formativi” della scheda “Unità formativa 5 - Area tecnico professionale” dell’allegato F (Standard minimo del percorso formativo per estetista) sono aggiunte le seguenti parole: “
Elementi di fisica dei laser e apparecchi elettronici ad impulsi luminosi per foto depilazione e caratteristiche delle apparecchiature, tecniche di utilizzo e manutenzione
Art. 20
1. Nella colonna “Obiettivi di competenza” della scheda “Unità formativa 5 - Area tecnico professionale” dell’allegato G (Standard minimo del percorso formativo per gestione di attività autonoma di estetica) sono aggiunte le seguenti parole: “
Conoscere le apparecchiature laser e luce pulsata per uso estetico, il loro funzionamento e utilizzo con particolare riferimento ai rischi per la salute derivanti da esposizione a radiazioni ottiche e agli effetti della loro interazione con i tessuti.
2. Nella colonna “Contenuti formativi” della scheda “Unità formativa 5 - Area tecnico professionale” dell’allegato G (Standard minimo del percorso formativo per gestione di attività autonoma di estetica) sono aggiunte le seguenti parole: “
Elementi di fisica dei laser e apparecchi elettronici ad impulsi luminosi per foto depilazione e caratteristiche delle apparecchiature, tecniche di utilizzo e manutenzione.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.