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Regolamento 4 marzo 2014, n. 12/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 7 marzo 2014





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”);


Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 7 novembre 2013;


Visto il parere della commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto;


Visto il parere della direzione generale della presidenza di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 129;


Considerato quanto segue:


1. è necessario modificare il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R, per dare attuazione alle previsioni della legge regionale 17 luglio 2013, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 ) sui punti relativi all’individuazione delle prestazioni di estetica eseguibili al domicilio del committente ed all’uso, attualmente vietato, di laser estetici ed altri apparecchi a luce pulsata;


2. è stata rilevata l’opportunità, a seguito di approfondimenti tecnici anche con gli operatori dei dipartimenti della prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, di rivedere alcuni requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari per l’esercizio dell’attività di estetista e per quelle di tatuaggio e piercing;


3. è, altresì, opportuno procedere alla manutenzione del testo, correggendo alcuni errori di tecnica legislativa e aggiornando i riferimenti normativi.



Si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.