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Regolamento 4 marzo 2014, n. 12/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 7 marzo 2014

Art. 3
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 47/R/2007 è così sostituita:
a) lavabo con erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 47/R/2007 è inserito il seguente:
1 bis. Ferma restando l’obbligatorietà della presenza del lavabo con acqua corrente calda e fredda, il requisito di cui al comma 1, lettera a) si applica a coloro che iniziano ad esercitare l'attività di estetica dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 12/R “Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 31 maggio 2004, n. 28
“Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”)” e a coloro che già la esercitano, nei casi previsti dal comma 2 bis dell’articolo 104.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.