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Regolamento 4 marzo 2014, n. 12/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 7 marzo 2014

Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 47/R/2007 è aggiunto il seguente:
1 bis. L'utilizzo delle apparecchiature laser di classe 3B e 4 e delle apparecchiature ad impulsi luminosi deve avvenire in locali che consentono il rispetto delle norme di protezione previste per tali apparecchiature dal decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110, (Regolamento di attuazione dell'
Sito esternoart. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1
, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetica)
".
2. Al comma 2 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 47/R/2007 sono soppresse le parole “
da ultimo modificato dal
Sito esternodecreto legge 30 dicembre 2005, n. 273
(Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), convertito dalla
Sito esternolegge 23 febbraio 2006, n. 51 ”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 47/R/2007è aggiunto il seguente:
2 bis. La manicure, il pedicure ed il make – up” possono essere eseguite anche al domicilio del committente. La manicure e il pedicure devono essere effettuate con kit monouso sterilizzati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.