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Regolamento 4 marzo 2014, n. 12/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 7 marzo 2014

Art. 15
1. Al comma 1 dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
al comune
” sono sostituite dalle parole “
allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove ha sede l'attività
” e successivamente le parole “
da ultimo modificato dal
Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
al comune
” sono sostituite dalle seguenti: “
al SUAP del comune ove ha sede l'attività
”.
3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 è così sostituita:
b) all’area giuridica, ad esclusione di quelle relative alla disciplina in materia di privacy, alle nozioni generali di deontologia ed al
Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'
Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.