Regolamento 4 marzo 2014, n. 12/R
Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 7 marzo 2014
Art. 15
- Modifiche all’articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
al comune
” sono sostituite dalle parole “allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove ha sede l'attività
” e successivamente le parole “da ultimo modificato dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ” sono soppresse.2. Al comma 2 dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
al comune
” sono sostituite dalle seguenti: “al SUAP del comune ove ha sede l'attività
”.3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 è così sostituita:
“
b) all’area giuridica, ad esclusione di quelle relative alla disciplina in materia di privacy, alle nozioni generali di deontologia ed al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'
articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.