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Regolamento 4 marzo 2014, n. 12/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 7 marzo 2014

Art. 12
1. Al comma 1 dell’articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole “
ai sensi degli articoli 80, 81e 82
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dell’articolo 66 decies
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:
2. Uno degli esperti di settore della commissione di cui all’articolo 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. n. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.