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Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), ed in particolare l'articolo 2, comma 1;


Visto il parere del comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 18/07/2013;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 897 del 29/10/2013 che ha approvato lo schema di regolamento ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dagli articoli 42 e 66 dello Statuto;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso, ai sensi dell’articolo 66, comma 3, dello Statuto, nella seduta del 26 novembre 2013;


Visto il parere della commissione consiliare competente espresso, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto nella seduta del 5 dicembre 2013;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 1150;


Considerato quanto segue:


1. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale 5 agosto 2011 n. 39 , l’articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) rinvia ad un regolamento di Giunta l’adozione di una normativa tecnica di dettaglio, concernente la pianificazione comunale, le autorizzazioni comunali e le modalità dei controlli, che lo stesso legislatore nazionale ha riservato alla competenza delle regioni, secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);


2. La l.r. 39/2011 ha in sostanza innovato la fonte della suddetta normativa tecnica di dettaglio, in coerenza con le modifiche statutarie nel frattempo intervenute, in quanto l’articolo 2 della l.r. 89/1998 , nel testo previgente, prevedeva che questa normativa fosse definita con delibera del Consiglio regionale. In attuazione di tale norma è stata approvata la deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2000, n. 77 (Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’ art. 2 della LR n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico");


3. Occorre pertanto aggiornare ed integrare la disciplina già contenuta nella deliberazione del Consiglio regionale n. 77/2000, tenendo conto non solo della normativa di livello nazionale nel frattempo intervenuta, ma anche delle criticità emerse nel corso di questi anni;


4. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica, stabiliti anche sulla base di quanto già previsto dalla sopra citata deliberazione del Consiglio regionale n. 77/2000, si vuole evitare che la classificazione acustica si risolva in una mera fotografia della destinazione d’uso del territorio di fatto esistente, piuttosto che essere finalizzata alla salvaguardia del territorio medesimo e della popolazione dall’inquinamento acustico;


5. Il presente regolamento prevede pertanto che la classificazione del territorio venga effettuata, in una prima fase, attraverso l’applicazione di criteri generali ed astratti e, successivamente, che venga sottoposta ad una fase di verifica ed ottimizzazione, durante la quale vengono acquisiti i dati acustici del territorio, anche attraverso l’effettuazione di specifiche indagini fonometriche orientate alle sorgenti di rumore, con lo scopo, in particolare, di adeguare la classificazione alle specificità locali, di ottenere una suddivisione del territorio in classi acusticamente omogenee e di adeguate dimensioni nonché di salvaguardare le attività produttive esistenti, evitando l’obbligo della delocalizzazione, fermo restando che l’obiettivo prioritario rimane comunque la tutela dell’ambiente e della popolazione dall’inquinamento acustico;


6. Sempre nell’ambito della fase di verifica ed ottimizzazione dello schema di zonizzazione, i comuni procedono all’individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all’aperto nonché delle zone silenziose, come definite nel Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.), per la cui definizione si è reso necessario, in assenza di indicazioni a livello statale, dettare appositi indirizzi tenendo conto di quanto già fatto negli altri paesi dell’Unione europea;


7. Per l’evidente interconnessione tra classificazione acustica del territorio e pianificazione territoriale, è necessario garantire il coordinamento tra i piani comunali di classificazione acustica e gli strumenti urbanistici comunali;


8. Infatti, la classificazione acustica deve essere effettuata non solo tenendo conto delle destinazioni d’uso del territorio, attuali e possibili, ma anche e soprattutto nel rispetto dei principi generali di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, con la conseguenza che, sotto tale profilo, i piani comunali di classificazione acustica devono essere sempre coordinati con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e viceversa. Ciò ferma restando la possibilità di prevedere interventi di risanamento, mediante l’approvazione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 8 della l.r. 89/1998 , per quelle funzioni che si ritiene di non poter localizzare diversamente;


9. Poiché il presente regolamento, pur innovando ed integrando le disposizioni contenute nella sopra citata deliberazione del Consiglio regionale n. 77/2000, ne mantiene fermi i principi fondamentali ed i criteri generali concernenti la classificazione acustica del territorio, è opportuno prevedere espressamente che rimangono validi ed efficaci i piani comunali di classificazione acustica già approvati, senza necessità che questi siano modificati;


10. Sempre in attuazione di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 4 della l. 447/1995 e dall’articolo 2 della l.r. 89/1998 , il presente regolamento disciplina le modalità del rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di attività temporanee o di manifestazioni che comportino l’impiego di macchinari rumorosi, stabilendo che tali attività debbano svolgersi in via preferenziale nelle aree appositamente individuate nel piano comunale di classificazione acustica e prevedendo modalità di rilascio dell’autorizzazione in forma semplificata - in coerenza con i principi di celerità ed economicità dell’attività amministrativa - con l’obiettivo di limitare, per quanto possibile, il ricorso alle deroghe ai valori limite di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 3, della l. 447/1995 ;


11. Infine, il presente regolamento contiene, per i casi in cui non trova applicazione il procedimento di autorizzazione unica ambientale di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 .), la disciplina delle modalità del controllo sulla documentazione di previsione di impatto acustico, non prevista nella deliberazione del Consiglio regionale n. 77/2000, prevedendo che in tale fase i comuni verifichino il rispetto dei criteri stabiliti per la redazione di tale documentazione, già definiti con la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2013, n. 857;


12. Rispetto alla deliberazione del Consiglio regionale n. 77/2000 rimangono invece sostanzialmente invariate le disposizioni concernenti i piani comunali di risanamento acustico ed i criteri di priorità dei relativi interventi;


13. Considerato infine di accogliere la proposta di modifica contenuta nel parere della competente commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.


Si approva il presente regolamento

CAPO I
- Oggetto e definizioni
Art. 1
- Oggetto
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), il presente regolamento disciplina:
a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani comunali di classificazione acustica, disciplinati dall'articolo 4 della l.r. 89/1998 , e del relativo quadro conoscitivo;
b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lettera a), delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto, nonché delle zone silenziose di cui all’Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale);
c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora dette attività comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico possono individuare, nell’ambito della classificazione acustica prevista dall'articolo 4 della l.r. 89/1998 , valori inferiori a quelli determinati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);
e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 8 della l.r. 89/1998 ;
f) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;
g) specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale;
h) fermo restando l’obbligo di cui all’Sito esternoarticolo 8, comma 4, della l. 447/1995 , le modalità di controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico per il conseguimento dei titoli abilitativi relativi all’esercizio di attività produttive, alla realizzazione e all’esercizio di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) aree di qualità: le aree di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico in cui i comuni possono individuare, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 3, della l. 447/1995 limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli individuati dalla normativa nazionale;
b) discontinuità morfologiche: elementi naturali o artificiali in grado di produrre un abbattimento acustico;
c) fasce di influenza acustica: porzioni di territorio nell’intorno di una infrastruttura di grande comunicazione il cui clima acustico è influenzato dalla rumorosità dell’infrastruttura;
d) infrastrutture di grande comunicazione (IGC): infrastrutture di trasporto quali strade, ferrovie, aeroporti e porti a impatto acustico rilevante sul territorio;
e) ricettori sensibili: scuole, ospedali, case di cura e di riposo e altre strutture di tipo sanitario;
f) zone di interposizione: porzioni di territorio che vengono classificate al fine di garantire il rispetto del divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 89/1998 .
CAPO II
- Piano comunale di classificazione acustica del territorio
Art. 3
- Contenuti ed elaborati del piano comunale di classificazione acustica
1. Il piano comunale di classificazione acustica contiene la classificazione acustica del territorio che, nel rispetto delle indicazioni di cui all’Allegato 1 del presente regolamento, individua zone di dettaglio acusticamente omogenee all’interno del territorio comunale e assegna le classi di destinazione d’uso del territorio con i relativi valori di cui all’articolo 1 del d.p.c.m. 14 novembre 1997.
2. Gli elaborati del piano comunale di classificazione acustica sono:
a) la cartografia del territorio comunale, in cui è riportata la suddivisione nelle diverse classi acustiche;
b) la relazione tecnica di accompagnamento.
3. Nella cartografia di cui al comma 2, lettera a), è utilizzata la scala 1:10.000 e, ove occorra maggiore dettaglio, la scala 1:5.000 o 1:2.000. Le classi acustiche sono rappresentate utilizzando le specifiche tecniche riportate nell’Allegato 1.
4. La relazione di cui al comma 2, lettera b), illustra il metodo utilizzato per la classificazione del territorio e motiva le scelte effettuate, indicando in particolare:
a) i casi di cui all’articolo 4, comma 3;
b) le zone di cui all’articolo 4, comma 5, lettere c), d) e g);
c) i casi in cui è necessario approvare i piani di risanamento acustico, di cui all’articolo 8 della l.r. 89/1998 , nonché i casi in cui si intende procedere all’approvazione dei piani di miglioramento acustico di cui all’articolo 9 della medesima legge;
d) le aree di qualità, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento e le zone silenziose, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere aa) e bb) Sito esternodel d.lgs. 194/2005 ;
e) i ricettori sensibili esistenti sul territorio, di cui è riportata l’eventuale denominazione, l’ubicazione, la destinazione d’uso e la classe acustica dell’edificio e delle eventuali pertinenze, ed è illustrata l’esistenza di eventuali criticità acustiche nonché gli interventi di risanamento eventualmente necessari.
Art. 4
- Criteri generali per la classificazione acustica del territorio
1. La classificazione acustica del territorio tiene conto delle attuali destinazioni d’uso del territorio nonché di quelle possibili sulla base delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici in vigore. Essa è effettuata nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10.
2. Ai fini del rispetto del divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r.. 89/1998, non è ammesso il contatto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. E’ ammesso il contatto diretto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue, qualora:
a) le caratteristiche morfologiche del terreno assicurino l’abbattimento della differenza di livello assoluto di rumore entro 5 dB(A);
b) sia necessario tutelare preesistenti destinazioni d’uso e venga conseguentemente adottato il piano comunale di risanamento acustico, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, della l.r. 89/1998 .
4. Nella relazione di accompagnamento al piano comunale di classificazione acustica sono evidenziati e motivati i casi di cui al comma 3.
5. Ai fini della redazione del piano comunale di classificazione acustica, il comune predispone uno schema di zonizzazione e lo sottopone alla verifica ed ottimizzazione di cui all’articolo 10, nel rispetto delle seguenti fasi, dettagliatamente descritte nella relazione di accompagnamento:
a) analisi degli strumenti urbanistici, e relative varianti, approvati o in corso di approvazione;
b) verifica della corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazioni d'uso effettive del territorio;
c) individuazione dei siti, impianti o servizi a grande impatto acustico, quali le zone industriali e gli impianti per la produzione di energia, nonché dei ricettori sensibili, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), e dei parchi;
d) individuazione delle strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali e aeroportuali e delle relative fasce di influenza acustica;
e) individuazione delle classi I, V e VI;
f) individuazione delle classi intermedie II, III e IV;
g) individuazione delle zone di interposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f);
h ) aggregazione delle aree omogenee, verifica e ottimizzazione dello schema di zonizzazione acustica ottenuto;
i) verifica dell’esistenza dei casi in cui non è possibile rispettare il divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 89/1998 , con conseguente necessità di adottare i piani di risanamento acustico di cui all’articolo 8 della medesima legge;
j) predisposizione della classificazione acustica del territorio definitiva.
6. A seguito della verifica ed ottimizzazione dello schema di zonizzazione di cui all’articolo 10, il piano è adottato previa acquisizione del parere di ARPAT e delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, fermo restando quanto previsto all’articolo 5, comma 9, della l.r. 89/1998 .
Art. 5
- Individuazione delle zone di classe I
1. Secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del presente regolamento, la classificazione delle aree in classe I è effettuata anche attraverso specifici rilievi fonometrici che ne supportino la sostenibilità, nel rispetto delle classi di destinazione d’uso del territorio riportate nella tabella A allegata al d.p.c.m. 14 novembre 1997, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Qualora non sia possibile classificare in classe I le aree ospedaliere e scolastiche, comprendenti l’edificio, i parchi e i giardini di pertinenza, in considerazione del rumore dalle stesse indotto o della loro localizzazione all’interno dei centri abitati, si applicano gli indirizzi di cui all’Allegato 1 del presente regolamento.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i parchi e i giardini di pertinenza degli edifici scolastici ed ospedalieri, specialmente se destinati anch’essi alla funzione terapeutica o educativa, sono classificati in classe più restrittiva a quella dell’immobile di appartenenza qualora sia garantito il necessario abbattimento del rumore, anche attraverso l’adozione di appositi piani di risanamento.
4. Le aree di particolare interesse urbanistico nonché quelle di particolare interesse storico, artistico ed architettonico, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali e i parchi pubblici, sono classificati in classe I qualora la quiete rappresenti un requisito indispensabile per la loro fruizione. In tali aree, i comuni provvedono a limitare e regolamentare le attività consentite.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono classificate in classe I, limitatamente alla porzione di territorio di cui si intenda salvaguardare l’uso prettamente naturalistico, le aree di cui al capo II Sito esternodel titolo I della parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ), le aree di cui all'elenco ufficiale delle aree protette di cui all’Sito esternoarticolo 5, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), le aree di cui all’elenco delle aree protette regionali di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), i siti di importanza regionale indicati all’allegato D, e successivi aggiornamenti, della legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 ), comprendenti i Siti classificabili di importanza comunitaria (S.I.C.), le Zone di protezione speciale (Z.P.S.), i Siti di interesse nazionale (S.I.N.) e i Siti di interesse regionale (S.I.R.).
6. La classificazione in classe I non comprende quelle porzioni delle aree di cui al comma 5 destinate ad attività ricreative o sportive, a servizi commerciali, a parcheggio e ad attività estrattiva o in cui sono ubicati impianti per la produzione di energia elettrica.
7. Nelle aree di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), individuate all’interno delle aree classificate in classe I:
a) i valori di attenzione di cui all’articolo 6 del d.p.c.m. 14 novembre 1997 coincidono con i valori di qualità individuati per la classe I ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto;
b) i comuni possono stabilire valori di qualità inferiori a quelli individuati nella tabella D allegata al d.p.c.m. 14 novembre 1997 per la classe I, fino al limite minimo inderogabile di 35 dB(A) sia per il giorno che per la notte, dandone adeguata motivazione nella relazione di accompagnamento al piano di classificazione acustica.
Art. 6
- Individuazione delle zone in classe V e VI
1. La classificazione delle aree nelle classi V e VI è effettuata tenendo conto delle destinazioni industriali e produttive previste negli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle classi di destinazione d’uso del territorio riportate nella tabella A allegata al d.p.c.m. 14 novembre 1997 e sulla base delle indicazioni contenute nell’Allegato 1 del presente regolamento.
2. Nel caso di aree industriali già esistenti, ai fini della loro classificazione in classe VI, è consentita la sola presenza di unità immobiliari ad uso abitativo connesse con l’attività produttiva quali, in particolare, l’alloggio del custode o del titolare dell’attività.
3. Al fine del rispetto del divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 89/1998 , nelle aree adiacenti a quelle classificate in classe VI sono individuate zone di interposizione classificate in classe V per una fascia di ampiezza non inferiore a 100 metri, fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 3.
Art. 7
- Individuazione delle zone in classe II, III e IV
1. La classificazione delle aree nelle classi II, III e IV è effettuata sulla base dei seguenti parametri da valutare su un ambito territoriale equivalente almeno alla sezione di censimento ISTAT:
a) volume ed eventualmente tipologia del traffico veicolare presente;
b) presenza di attività commerciali e servizi;
c) presenza di attività artigianali o di piccole industrie;
d) presenza di infrastrutture;
e) densità della popolazione.
2. I parametri di cui al comma 1 sono valutati sulla base delle metodologie e degli indicatori riportati nell’Allegato 1 del presente regolamento e secondo le procedure ivi previste.
3. Nella relazione di accompagnamento al piano di classificazione acustica è indicato il metodo seguito per la classificazione, dandone adeguata motivazione.
Art. 8
- Classificazione in presenza di viabilità stradale e ferroviaria
1. La classificazione in presenza di ferrovie e strade di grande comunicazione è effettuata sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 del presente regolamento.
2. Secondo quanto previsto nelle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 1 di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'Sito esternoarticolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 ), le strade urbane di quartiere e le strade locali, di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto ricadono nella classificazione dell’area di appartenenza.
Art. 9
- Classificazione in presenza di aeroporti
1. La classificazione acustica delle aree adiacenti alle zone A, B e C, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), tiene conto della pressione antropica generata dalla presenza dell’infrastruttura, quale il volume di traffico e la presenza di esercizi commerciali, sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 del presente regolamento.
Art. 10
- Verifica e ottimizzazione dello schema di zonizzazione acustica ottenuto
1. Lo schema di zonizzazione ottenuto dall’applicazione dei criteri individuati agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 è sottoposto ad una successiva verifica, anche ai fini della sua ottimizzazione, attraverso l’effettuazione di specifiche indagini fonometriche e l’acquisizione dei dati acustici relativi al territorio, mediante misurazioni effettuate sulle sorgenti di rumore presenti, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 del presente regolamento.
2. I risultati ottenuti con le verifiche di cui al comma 1 sono sottoposti a confronto con lo schema di zonizzazione al fine di individuare i casi in cui l’assegnazione delle classi acustiche proposte nello schema determinino la necessità di predisporre piani di risanamento acustico aziendali che prevedano la delocalizzazione dell’impianto o comunque interventi economicamente non sostenibili.
3. Nel caso di cui al comma 2, le imprese interessate possono presentare, anche nell’ambito della procedura di VAS del piano comunale di classificazione acustica e comunque prima della sua adozione, un piano di risanamento acustico aziendale in cui si indicano gli interventi di risanamento alternativi alla delocalizzazione dell’impianto, tendenti a ridurre significativamente i livelli presenti attraverso azioni tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili. Qualora tali azioni non permettano il pieno conseguimento dei limiti previsti dallo schema di zonizzazione il comune tiene conto del piano di risanamento acustico aziendale e valuta la fattibilità di formare un diverso schema di zonizzazione, che tenga conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. Il comune, qualora accolga le proposte degli interventi contenute nel piano di risanamento acustico aziendale presentato, lo allega al piano di classificazione acustica da adottare, quale parte integrante dello stesso, previa acquisizione del parere di ARPAT.
4. Lo schema di zonizzazione è sottoposto alla procedura di ottimizzazione, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 del presente regolamento, anche quando la classificazione risulti caratterizzata da una suddivisione del territorio troppo elevata oppure da zone di dimensioni troppo vaste.
5. Nella fase di verifica e ottimizzazione sono identificate le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto nonché le zone silenziose, nel rispetto dei criteri previsti, rispettivamente, all’articolo 11 e all’articolo 12.
Art. 11
1. Nell’ambito del piano comunale di classificazione acustica, i comuni individuano le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all’aperto nel rispetto dei seguenti criteri:
a) possono essere individuate aree con caratteristiche tali da garantire, anche in considerazione del rumore indotto dalla movimentazione di persone legata alle manifestazioni, il rispetto dei valori limite di emissione e di quelli assoluti di immissione di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997 stabiliti per le zone adiacenti in relazione alla loro classe di appartenenza;
b) non possono essere individuate aree in cui sono presenti edifici destinati a civile abitazione;
c) non possono essere individuate aree all'interno delle classi I e II, e comunque in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Qualora siano individuate aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto in prossimità di edifici scolastici è vietata la concomitanza delle manifestazioni con l’orario scolastico.
3. I comuni disciplinano l’utilizzazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità di rilascio delle relative autorizzazioni, secondo quanto previsto agli articoli 15 e 16.
4. Nel caso in cui non siano localizzabili aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto che garantiscano il rispetto di quanto previsto al comma 1, il comune, dandone adeguata motivazione, individua nell’ambito del piano comunale di classificazione acustica le aree normalmente utilizzate per tali manifestazioni.
5. Nei casi di cui al comma 4, le manifestazioni sono autorizzate nel rispetto di quanto previsto agli articoli 15 e 16.
Art. 12
- Criteri per l’individuazione delle zone silenziose
1. I criteri, le condizioni ed i valori limite per l’individuazione delle zone silenziose, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere aa) e bb), Sito esternodel d.lgs. 194/2005 , sono riportati nell’Allegato 2 del presente regolamento.
2. Le zone di cui al comma 1 non possono essere localizzate in aree urbane di comuni o di agglomerati ricadenti in una classe superiore alla III.
3. Al di fuori delle aree urbane di comuni o di agglomerati le zone silenziose individuate ai sensi del comma 1 comprendono le aree di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).
4. Il comune, nell’ambito del proprio piano comunale di risanamento acustico, di cui all’articolo 8 della lr. 89/98 o nell’ambito del piano d’azione, di cui all’Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 194/2005 , può prevedere interventi idonei a garantire il rispetto dei valori limite di cui all’Allegato 2 del presente regolamento.
5. L’individuazione delle zone silenziose che ricadono nel territorio di due o più comuni limitrofi è effettuata in accordo fra i comuni interessati.
CAPO III
- Coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti urbanistici comunali
Art. 13
- Adeguamento degli strumenti urbanistici
1. Gli strumenti urbanistici sono adeguati alla classificazione acustica del territorio contenuta nel piano comunale di classificazione acustica, tenuto conto degli indirizzi di cui all’Allegato 3 del presente regolamento.
Art. 14
- Criteri di verifica della coerenza del piano comunale di classificazione acustica con gli strumenti urbanistici
1. Il piano comunale di classificazione acustica tiene conto delle destinazioni d’uso del territorio che risultano dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della sua adozione o approvazione.
2. La verifica della coerenza del piano comunale di classificazione acustica con gli strumenti urbanistici è effettuata secondo quanto indicato nell’Allegato 3 e con riferimento alla disciplina stabilita per gli insediamenti già esistenti e per le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.
CAPO IV
- Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto qualora esse comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
Art. 15
- Autorizzazioni comunali
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 1, lettera h), della l. 447/1995 , i comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto, qualora dette attività comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
2. Per le attività e manifestazioni di cui al comma 1, che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto, individuate specificamente nella classificazione acustica del territorio comunale, l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto della disciplina comunale di cui all’articolo 11, comma 3.
3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 1 comportino il superamento dei valori limite di immissione di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 3, della l. 447/1995 , stabiliti per la classe di appartenenza, il comune rilascia l’autorizzazione nel rispetto di quanto previsto all’articolo 16.
Art. 16
- Autorizzazioni comunali in deroga
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 15 possono essere rilasciate anche in deroga ai valori limite di immissione di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 3, della l. 447/1995 , fermo restando quanto previsto al comma 2. (1)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, art. 1.

2. Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui all’articolo 10, comma 5, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l’anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, non superiore a:
a) se all’aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:
1) trenta giorni per le aree di classe V e VI;
2) venticinque giorni per le aree di classe IV;
3) venti giorni per le aree di classe III;
4) quindici giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter;
b) nell’ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all’aperto ed organizzate da soggetti privati:
1) venti giorni in aree di classe V e VI;
2) quindici giorni in aree di classe IV;
3) dieci giorni in aree di classe III;
4) cinque giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter;
c) se al chiuso, cinque giorni da chiunque siano organizzate.(1)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, art. 1.

2 bis. I comuni possono, dandone adeguata motivazione, aumentare i limiti massimi di giorni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando il limite massimo totale di giorni di cui alla lettera a). (2)

Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, art. 1.

3. I limiti massimi di giorni indicati al comma 2 sono riferiti all’area interessata e non possono essere superati anche in caso di richieste provenienti da soggetti diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse.
4. Con l’autorizzazione di cui al comma 1 il comune:
a) stabilisce la durata della deroga;
b) individua puntualmente l’area in cui la deroga è consentita;
c) prescrive le misure necessarie a mitigare l’impatto acustico dell’attività o della manifestazione.
5. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa acquisizione del parere delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti le quali possono chiedere il supporto tecnico dell’ARPAT ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).
5 bis. In caso di manifestazioni temporanee di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico, organizzate o patrocinate da enti locali e soggetti pubblici, l’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata anche in aree di classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla Sito esternolegge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette.) e di cui alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.), nel rispetto di quanto previsto al comma 5 ter. (2)

Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, art. 1.

5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dalla Sito esternol. 394/1991 , dalla l.r. 49/1995 , dal regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 ) nonché previa acquisizione del parere dell’ente gestore dell’area e a condizione che:
a) l’autorizzazione medesima sia concessa una sola volta all’anno, per un massimo di sette giorni consecutivi e prescriva le azioni di mitigazione da attuare affinché l’incremento delle emissioni sonore prodotte non sia superiore a 10 dB(A) rispetto ai valori limite di immissione di riferimento, sia diurni che notturni;
b) la porzione dell’area per la quale viene richiesta la deroga sia puntualmente individuata nell’ambito dell’autorizzazione;
c) i livelli sonori emessi siano controllati, a cura del richiedente, per tutta la durata dell’evento.(2)

Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, art. 1.

6. I comuni possono prevedere forme semplificate per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 nei casi individuati all’Allegato 4 al presente regolamento. Nei casi di cui al presente comma non è richiesto il parere delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti. (3)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, art. 1.

7. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni in forma semplificata di cui al comma 6, i comuni possono disciplinare, sulla base degli indirizzi di cui all’Allegato 4, le fasce orarie ed i valori limite di immissione, in deroga a quelli individuati per la classe di appartenenza, da rispettare per lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni.
8. I comuni disciplinano le modalità di presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
9. Sul sito web del comune è pubblicato l’elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate sul proprio territorio ai sensi del presente articolo.
CAPO V
- Piani comunali di risanamento acustico
Art. 17
- Contenuti obbligatori del piano comunale di risanamento acustico
1. Il piano comunale di risanamento acustico, di cui all’articolo 8 della l.r. 89/1998 , è redatto nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nell’Allegato 5 del presente regolamento e contiene quanto previsto all’Sito esternoarticolo 7, comma 2, della l. 447/1995 .
2. Il piano definisce una strategia integrata di interventi di risanamento nei seguenti settori:
a) traffico urbano;
b) infrastrutture dei trasporti;
c) attività produttive e ricreative rumorose;
d) attività temporanee all’aperto.
3. Nel caso in cui le sorgenti di rumore su cui occorre intervenire interessino più comuni, gli stessi promuovono accordi per l’individuazione delle soluzioni più idonee.
4. I tempi di realizzazione degli interventi di risanamento sono definiti nel rispetto dei criteri di priorità indicati nell’Allegato 6.
5. Il piano comunale di risanamento è redatto tenendo conto:
a) dei piani aziendali di risanamento acustico di cui all’articolo 13 della l.r. 89/1998 ;
b) delle eventuali ordinanze contingibili ed urgenti emesse ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9 della l. 447/1995 ;
c) dei piani di azione per gli agglomerati di cui all’Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 194/2005 , al fine di assicurare il coordinamento dei rispettivi interventi.
CAPO VI
- Modalità per il controllo della documentazione di previsione di impatto acustico
Art. 18
- Controllo della documentazione di previsione di impatto acustico
1. Nei casi in cui non trova applicazione il procedimento di autorizzazione unica ambientale di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 .) e nei casi di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, il comune effettua il controllo della documentazione di previsione di impatto acustico verificando il rispetto dei criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 12, comma 2, della l.r. 89/1998 .
2. I comuni possono effettuare il controllo di cui al comma 1 anche a campione, con il metodo del sorteggio. Il sorteggio è effettuato nella misura di almeno il 5 per cento del numero delle documentazioni presentate nell’anno precedente a quello di riferimento.
3. Sulla documentazione sottoposta al controllo documentale di cui al comma 1, il comune può effettuare un controllo tecnico anche mediante verifiche sul luogo, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPAT nel rispetto di quanto previsto dalla carta dei servizi di cui all’articolo 13 della l.r. 30/2009 .
CAPO VII
- Disposizioni finali
Art. 19
- Disposizioni finali
1. I piani comunali di classificazione acustica già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi.
2. Il presente regolamento si applica:
a) ai procedimenti di adozione e approvazione dei nuovi piani di comunali di classificazione acustica non ancora adottati alla data della sua entrata in vigore;
b) ai procedimenti di adozione e approvazione delle modifiche ai piani già esistenti, non ancora adottate alla data della sua entrata in vigore.
3. Per l’approvazione dei piani o delle modifiche di essi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono stati adottati, ma non ancora approvati, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2000, n. 77 (Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’ art. 2 della LR n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico").
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia la deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2000, n. 77 (Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’ art. 2 della LR n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico").

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Le parole “

classe III, IV e V
” delle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 sono sostituite dalle seguenti: “
classe III, IV, V e VI
” con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 2.Allegati

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.