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Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014

CAPO I
- Oggetto e definizioni
Art. 1
- Oggetto
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), il presente regolamento disciplina:
a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani comunali di classificazione acustica, disciplinati dall'articolo 4 della l.r. 89/1998 , e del relativo quadro conoscitivo;
b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lettera a), delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto, nonché delle zone silenziose di cui all’Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale);
c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora dette attività comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico possono individuare, nell’ambito della classificazione acustica prevista dall'articolo 4 della l.r. 89/1998 , valori inferiori a quelli determinati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);
e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 8 della l.r. 89/1998 ;
f) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;
g) specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale;
h) fermo restando l’obbligo di cui all’Sito esternoarticolo 8, comma 4, della l. 447/1995 , le modalità di controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico per il conseguimento dei titoli abilitativi relativi all’esercizio di attività produttive, alla realizzazione e all’esercizio di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) aree di qualità: le aree di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico in cui i comuni possono individuare, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 3, della l. 447/1995 limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli individuati dalla normativa nazionale;
b) discontinuità morfologiche: elementi naturali o artificiali in grado di produrre un abbattimento acustico;
c) fasce di influenza acustica: porzioni di territorio nell’intorno di una infrastruttura di grande comunicazione il cui clima acustico è influenzato dalla rumorosità dell’infrastruttura;
d) infrastrutture di grande comunicazione (IGC): infrastrutture di trasporto quali strade, ferrovie, aeroporti e porti a impatto acustico rilevante sul territorio;
e) ricettori sensibili: scuole, ospedali, case di cura e di riposo e altre strutture di tipo sanitario;
f) zone di interposizione: porzioni di territorio che vengono classificate al fine di garantire il rispetto del divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 89/1998 .

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Le parole “

classe III, IV e V
” delle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 sono sostituite dalle seguenti: “
classe III, IV, V e VI
” con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 2.Allegati

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.