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Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014

Art. 10
- Verifica e ottimizzazione dello schema di zonizzazione acustica ottenuto
1. Lo schema di zonizzazione ottenuto dall’applicazione dei criteri individuati agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 è sottoposto ad una successiva verifica, anche ai fini della sua ottimizzazione, attraverso l’effettuazione di specifiche indagini fonometriche e l’acquisizione dei dati acustici relativi al territorio, mediante misurazioni effettuate sulle sorgenti di rumore presenti, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 del presente regolamento.
2. I risultati ottenuti con le verifiche di cui al comma 1 sono sottoposti a confronto con lo schema di zonizzazione al fine di individuare i casi in cui l’assegnazione delle classi acustiche proposte nello schema determinino la necessità di predisporre piani di risanamento acustico aziendali che prevedano la delocalizzazione dell’impianto o comunque interventi economicamente non sostenibili.
3. Nel caso di cui al comma 2, le imprese interessate possono presentare, anche nell’ambito della procedura di VAS del piano comunale di classificazione acustica e comunque prima della sua adozione, un piano di risanamento acustico aziendale in cui si indicano gli interventi di risanamento alternativi alla delocalizzazione dell’impianto, tendenti a ridurre significativamente i livelli presenti attraverso azioni tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili. Qualora tali azioni non permettano il pieno conseguimento dei limiti previsti dallo schema di zonizzazione il comune tiene conto del piano di risanamento acustico aziendale e valuta la fattibilità di formare un diverso schema di zonizzazione, che tenga conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. Il comune, qualora accolga le proposte degli interventi contenute nel piano di risanamento acustico aziendale presentato, lo allega al piano di classificazione acustica da adottare, quale parte integrante dello stesso, previa acquisizione del parere di ARPAT.
4. Lo schema di zonizzazione è sottoposto alla procedura di ottimizzazione, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 del presente regolamento, anche quando la classificazione risulti caratterizzata da una suddivisione del territorio troppo elevata oppure da zone di dimensioni troppo vaste.
5. Nella fase di verifica e ottimizzazione sono identificate le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto nonché le zone silenziose, nel rispetto dei criteri previsti, rispettivamente, all’articolo 11 e all’articolo 12.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Le parole “

classe III, IV e V
” delle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 sono sostituite dalle seguenti: “
classe III, IV, V e VI
” con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 2.Allegati

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.