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Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014

Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) aree di qualità: le aree di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico in cui i comuni possono individuare, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 3, della l. 447/1995 limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli individuati dalla normativa nazionale;
b) discontinuità morfologiche: elementi naturali o artificiali in grado di produrre un abbattimento acustico;
c) fasce di influenza acustica: porzioni di territorio nell’intorno di una infrastruttura di grande comunicazione il cui clima acustico è influenzato dalla rumorosità dell’infrastruttura;
d) infrastrutture di grande comunicazione (IGC): infrastrutture di trasporto quali strade, ferrovie, aeroporti e porti a impatto acustico rilevante sul territorio;
e) ricettori sensibili: scuole, ospedali, case di cura e di riposo e altre strutture di tipo sanitario;
f) zone di interposizione: porzioni di territorio che vengono classificate al fine di garantire il rispetto del divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 89/1998 .
2 bis.
5 bis.
5 ter.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Le parole “

classe III, IV e V
” delle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 sono sostituite dalle seguenti: “
classe III, IV, V e VI
” con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 2.Allegati

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.