Menù di navigazione

Regolamento 8 gennaio 2014, n. 1/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione dellalegge regionale 5 agosto 2009, n. 51 ) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;

Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 ( Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 ) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 10 Ottobre 2013;


Visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 17 del Regolamento interno della Giunta regionale del 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento approvato con delibera della Giunta regionale del 19 novembre 2013 n. 962;


Visto il parere favorevole della quarta commissione consiliare espresso nella seduta dell'11 dicembre 2013;


Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17 del Regolamento interno della Giunta regionale del 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 1161;



Considerato quanto segue:


1. è opportuno prevedere il rinnovo di almeno un terzo tra i membri del gruppo di valutazione in modo da favorire un ricambio e contemporaneamente un equilibrio fra i nuovi membri e quelli che hanno acquisito esperienza e competenza fissando anche il limite massimo di età per essere nominato nel gruppo di valutazione;


2. è opportuno prevedere che il periodo di sostituzione, in caso di defezione per qualunque motivo di membri del gruppo di valutazione, effettuato dopo i diciotto mesi dalla costituzione o dal rinnovo del gruppo, non venga considerato come primo mandato ai fini della eventuale successiva conferma, stante la brevità del periodo stesso che non consente il consolidamento delle competenze. Le suddette sostituzioni, per lo stesso motivo, rientrano nel calcolo della percentuale di rinnovo;


3. è necessario prorogare la fase transitoria prevista dall’articolo 28 per le strutture sanitarie pubbliche in essere, per consentire il completamento del percorso di accreditamento alle aziende maggiormente in difficoltà;


4. è necessario, a favore delle strutture sanitarie private, estendere i termini di adeguamento ai requisiti di esercizio strutturali e impiantistici che necessitano di tempi superiori rispetto a quelli previsti, in considerazione degli oneri già sostenuti sulla base della precedente normativa anche alla luce dei recenti interventi in materia sanitaria che hanno comportato la riduzione dei budget assegnati alle strutture stesse;


5. è necessario recepire i contenuti del decreto del Ministro della Salute 1 ottobre 2012 (Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia) in quanto requisiti integrativi di quelli già previsti dal Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 ;


6. è necessario specificare che il punto di prelievo decentrato possa essere aperto solo da un laboratorio già esistente sul territorio regionale, stante la inscindibilità delle fasi di prelievo, produzione degli esami e relativa refertazione che costituiscono la medicina di laboratorio;


7. è opportuno prevedere che i locali e gli spazi dell’unità di raccolta sangue, data la peculiarità di tempi e modalità di utilizzo limitata nella maggior parte dei casi a uno o due giorni alla settimana, possano essere destinati in giorni diversi ad altra attività sanitaria, anche per conto di altro titolare;


8. è necessario caratterizzare la degenza di ricovero ospedaliero di riabilitazione per i disturbi del comportamento alimentare, prevedendo come requisito specifico la disponibilità di un laboratorio di esposizione e responsabilizzazione alimentare alla presenza del dietista con esercitazioni di preparazione dei cibi;


9. è necessario, in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 17 ottobre 2012 n.57 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 ), introdurre i requisiti di esercizio delle strutture residenziali per tossicodipendenti ed individuare i termini per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di accreditamento delle strutture che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano iscritte all’albo regionale degli enti ausiliari, di cui alla legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 (Istituzione dell’albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione ed il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione);


10. è necessario inserire la clausola di immediata entrata in vigore del presente regolamento in considerazione delle proroghe di adeguamento previste nell’atto;


11. di accogliere il parere della quarta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;



Si approva il presente regolamento


Art. 1
- Sostituzione della DIA con SCIA nel d.p.g.r. 61/R/2010
1. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/ R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 ) ovunque ricorra l’espressione “
dichiarazione
di inizio attività
” questa è sostituita dalla seguente: “
segnalazione certificata di inizio attività
”.
Art. 2
1. Nel comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2010 dopo la parola “
ricovero.
” sono aggiunte le seguenti: “
Fanno eccezione le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti per le quali non si prevede obbligo di orario, fermo restando i compiti del direttore sanitario di cui all'articolo 4.
”.
Art. 3
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 61/ R/2010 è inserito il seguente:
1 bis. Possono essere nominati membri del gruppo di valutazione di cui al comma 1 soggetti con età non superiore a settanta anni. I membri del gruppo che compiono settanta anni di età decadono comunque al termine del mandato in corso.
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 24 del d.p.g.r. 61/R/2010 è inserito il seguente:
1 ter. E’ consentito partecipare all’aggiornamento dell’elenco regionale degli esperti valutatori di cui all’
articolo 41 della l.r. 51/09
anche a coloro che sono già presenti nell’elenco stesso esclusivamente attraverso la richiesta di valutazione di nuovi titoli conseguiti successivamente alla precedente valutazione.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 24 del d.p.g.r.61/R/2010 è sostituito dal seguente:
3. Un terzo dei membri del gruppo di valutazione è rinnovato ogni tre anni. I membri possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Se la sostituzione di cui al comma 2 è effettuata dopo i diciotto mesi dalla costituzione o dal rinnovo del gruppo, la stessa rientra nel calcolo della percentuale di rinnovo e non costituisce primo mandato ai fini della eventuale successiva conferma.
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 del d.p.g.r.61/R/2010 è inserito il seguente comma:
3 bis. I membri da sostituire ai sensi del comma 3 sono individuati tenuto conto della loro posizione in graduatoria. Nel caso siano presenti membri che abbiano svolto due mandati consecutivi della loro sostituzione si tiene conto ai fini del calcolo della percentuale di ricambio. In ogni caso i membri che abbiano svolto due mandati consecutivi sono sempre da sostituire anche se in numero superiore ad un terzo dei membri complessivi.
”.
Art. 4
1. Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole “
centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento
” sono sostituite dalle seguenti: “
il 31 dicembre 2014
”.
2. Nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole “
duecentosettanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento
” sono sostituite dalle seguenti: “
il 31 dicembre 2014
”.
3. Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole “
un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento
” sono sostituite dalle seguenti: “
il 31 dicembre 2014
”.
Art. 5
1. Nel comma 1 dell’articolo 31 del d.p.g.r. 61/R/2010 dopo la parola “
2013
” sono aggiunte le seguenti: “
, ad eccezione dei requisiti strutturali ed impiantistici per i quali l' adeguamento è da effettuarsi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2015.
”.
Art. 6
- Sostituzione dell’allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010
1. L’allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010 è sostituito dall’allegato A 1 al presente regolamento.
Art. 7
- Norma di prima applicazione
1. Le strutture che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano iscritte all’albo regionale degli enti ausiliari, di cui all’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1993 n. 54 (Istituzione dell’albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione ed il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione) presentano istanza di autorizzazione entro il 30 giugno 2016 (1)

Parole prima sostituite con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R, art. 3, ed ora così sostituite con d.p.g.r. 16 dicembre 2015,n. 77/R, art. 4.

e istanza di accreditamento entro sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione.
2. Le strutture di cui al comma 1 si adeguano ai requisiti di cui all'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010, come sostituito dal presente regolamento, entro il 30 giugno 2016.(2)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R, art. 3.

(3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 dicembre 2015, n. 77/R, art. 4.

Art. 8
- Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R , art. 3, ed ora così sostituite con d.p.g.r. 16 dicembre 2015,n. 77/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 dicembre 2015, n. 77/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.