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Regolamento 8 gennaio 2014, n. 1/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione dellalegge regionale 5 agosto 2009, n. 51 ) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014

Art. 7
- Norma di prima applicazione
1. Le strutture che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano iscritte all’albo regionale degli enti ausiliari, di cui all’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1993 n. 54 (Istituzione dell’albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione ed il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione) presentano istanza di autorizzazione entro il 30 giugno 2016 (1)

Parole prima sostituite con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R, art. 3, ed ora così sostituite con d.p.g.r. 16 dicembre 2015,n. 77/R, art. 4.

e istanza di accreditamento entro sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione.
2. Le strutture di cui al comma 1 si adeguano ai requisiti di cui all'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010, come sostituito dal presente regolamento, entro il 30 giugno 2016.(2)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R, art. 3.

(3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 dicembre 2015, n. 77/R, art. 4.


Note del Redattore:

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Parole prima sostituite con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R , art. 3, ed ora così sostituite con d.p.g.r. 16 dicembre 2015,n. 77/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 dicembre 2015, n. 77/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.