Regolamento 8 gennaio 2014, n. 1/R
Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione dellalegge regionale 5 agosto 2009, n. 51 ) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014
Art. 7
- Norma di prima applicazione
1. Le strutture che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano iscritte all’albo regionale degli enti ausiliari, di cui all’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1993 n. 54 (Istituzione dell’albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione ed il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione) presentano istanza di autorizzazione entro il 30 giugno 2016 (1) e istanza di accreditamento entro sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R , art. 3, ed ora così sostituite con d.p.g.r. 16 dicembre 2015,n. 77/R , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.