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Regolamento 8 gennaio 2014, n. 1/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione dellalegge regionale 5 agosto 2009, n. 51 ) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014

Art. 3
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 61/ R/2010 è inserito il seguente:
1 bis. Possono essere nominati membri del gruppo di valutazione di cui al comma 1 soggetti con età non superiore a settanta anni. I membri del gruppo che compiono settanta anni di età decadono comunque al termine del mandato in corso.
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 24 del d.p.g.r. 61/R/2010 è inserito il seguente:
1 ter. E’ consentito partecipare all’aggiornamento dell’elenco regionale degli esperti valutatori di cui all’
articolo 41 della l.r. 51/09
anche a coloro che sono già presenti nell’elenco stesso esclusivamente attraverso la richiesta di valutazione di nuovi titoli conseguiti successivamente alla precedente valutazione.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 24 del d.p.g.r.61/R/2010 è sostituito dal seguente:
3. Un terzo dei membri del gruppo di valutazione è rinnovato ogni tre anni. I membri possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Se la sostituzione di cui al comma 2 è effettuata dopo i diciotto mesi dalla costituzione o dal rinnovo del gruppo, la stessa rientra nel calcolo della percentuale di rinnovo e non costituisce primo mandato ai fini della eventuale successiva conferma.
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 del d.p.g.r.61/R/2010 è inserito il seguente comma:
3 bis. I membri da sostituire ai sensi del comma 3 sono individuati tenuto conto della loro posizione in graduatoria. Nel caso siano presenti membri che abbiano svolto due mandati consecutivi della loro sostituzione si tiene conto ai fini del calcolo della percentuale di ricambio. In ogni caso i membri che abbiano svolto due mandati consecutivi sono sempre da sostituire anche se in numero superiore ad un terzo dei membri complessivi.
”.

Note del Redattore:

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Parole prima sostituite con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R , art. 3, ed ora così sostituite con d.p.g.r. 16 dicembre 2015,n. 77/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 dicembre 2015, n. 77/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.