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Regolamento 24 dicembre 2013, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di stato di disoccupazione

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 24 dicembre 2013



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in particolare gli articoli 22 bis e 22 ter;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 31 ottobre 2013;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 4 novembre 2013;


Visto il parere con suggerimenti della terza e quinta commissione consiliare espresso nella seduta del 3 dicembre 2013;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 26 novembre 2013;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 1114;


Considerato quanto segue:


1. le modifiche al d.p.g.r. 7/R/2004 sono necessarie in primo luogo per recepire le modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della l. 17 maggio 1999, n. 144), avente ad oggetto la perdita dello stato di disoccupazione, che sono state introdotte dall’articolo 4, comma 33 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dal successivo articolo 7, commi 7 e 7 bis del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;


2. è inoltre opportuno adeguare il d.p.g.r. 7/R/2004 alle “linee guida”, condivise tra le regioni e le province autonome per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione e finalizzate ad una regolamentazione unitaria dello stato di disoccupazione, in applicazione del principio di uguaglianza di trattamento dei lavoratori disoccupati in tutto il territorio nazionale. Le citate linee guida sono attualmente in corso di approvazione da parte della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome;


3. è necessario prevedere una disciplina transitoria a tutela dei lavoratori che hanno un rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento per stabilire che la sospensione dello stato di disoccupazione perdura fino alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le disposizioni previgenti;


4. è necessario prevedere l’entrata in vigore della nuova disciplina a partire dal 1° gennaio 2014 per assicurarne la contemporanea entrata in vigore in tutto il territorio nazionale, secondo quanto condiviso nelle citate “linee guida”;


5. di accogliere i suggerimenti della terza e quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.


Si approva il presente regolamento

Art. 1
- Modifiche all’articolo 1 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. Al comma 1 dell’articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione), le parole “
anagrafica, della scheda professionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
anagrafico-professionale
”.
Art. 2
- Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituita dalla seguente: “scheda anagrafico-professionale, il modello di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 (Adozione della scheda anagrafico – professionale del sistema di classificazione e del formato di trasmissione dati);”.
2. Le lettere d) ed f) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2004 sono abrogate.
Art. 3
- Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2004 è aggiunto il seguente:
3 bis. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente regolamento è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”
.
Art. 4
- Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. Il comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
1. Il servizio per l'impiego è competente a:
a) compiere le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione,
diffusione,
comunicazione e trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore;
b) gestire la scheda anagrafico-professionale del lavoratore;
c) assegnare al lavoratore il profilo professionale, la qualifica professionale e la classificazione, secondo le indicazioni di cui al d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007;
d) ricevere le dichiarazioni che comprovano la sussistenza dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori che intendono avvalersi dei servizi all'impiego;
e) svolgere tutti gli altri compiti e funzioni attribuiti da norme nazionali e regionali.
”.
Art. 5
- Modifiche alla rubrica del capo II del titolo II del d.p.g.r. 7/R/2004
1. Nella rubrica del capo II del titolo II del d.p.g.r. 7/R/2004 la parola “
professionale
” è sostituita dalle seguenti: “
anagrafico-professionale
”.
Art. 6
- Modifiche all’articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. Al comma 2 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2004 le parole: “
indipendentemente dalla propria residenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
come individuato dall’articolo 8
”.
2. I commi 3 e 4 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2004 sono abrogati.
Art. 7
- Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 le parole “
relative all’assolvimento dell’obbligo formativo, effettuate dagli istituti scolastici
” sono sostituite dalle seguenti: “
effettuate dalle istituzioni scolastiche,
”.
2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 le parole “
una lista speciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
le liste e gli elenchi speciali
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 è abrogato.
Art. 8
- Sostituzione dell’articolo 7 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 7 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 7
Iscrizione nell’elenco anagrafico
1. Il lavoratore chiede l’inserimento nell'elenco anagrafico presso il servizio per l’impiego nel cui ambito territoriale ha il proprio domicilio.
2. Se il domicilio è diverso dalla residenza, il lavoratore rende al servizio per l'impiego, nel cui ambito territoriale è ubicato il domicilio stesso, una dichiarazione contenente l'elezione di domicilio.
3. Qualsiasi variazione di domicilio è comunicata dal lavoratore interessato al servizio per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il nuovo domicilio, secondo le modalità definite dall’articolo 12, comma 2.
4. Il servizio per l’impiego di cui al comma 3 richiede al servizio per l'impiego di provenienza del lavoratore il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafico-professionale ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento.
5. L'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati si compie con la presa d'atto di cui al comma 4.
6. Ogni comunicazione del servizio per l'impiego diretta al lavoratore è effettuata presso il domicilio risultante al servizio stesso sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
”.
Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 8 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 8 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 8
Cancellazione dall'elenco anagrafico.
1. I lavoratori rimangono inseriti nell'elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa, salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni che ne determina la cancellazione:
a) richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;
b) raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione del lavoratore che presenta al servizio per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;
c) decesso del lavoratore.
”.
Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 9
Scheda anagrafico - professionale
1. Il servizio per l'impiego competente redige e aggiorna la scheda anagrafico–professionale, nella quale sono trascritti i dati anagrafici, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali del lavoratore e quelle relative alle disponibilità del medesimo.
2. Il lavoratore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco anagrafico, è tenuto a fornire una dichiarazione contenente gli elementi necessari per la compilazione della scheda anagrafico-professionale.
3. Nel caso d'inserimento o aggiornamento d'ufficio la scheda anagrafico-professionale è compilata sulla base delle risultanze documentali.
4. Il servizio per l'impiego territorialmente competente, su richiesta del lavoratore, rilascia copia della scheda anagrafico-professionale senza alcun onere per il lavoratore medesimo.
”.
Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 10 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 10 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 10
Classificazione dei lavoratori
1. Al momento dell'iscrizione nell'elenco anagrafico, il servizio per l'impiego attribuisce al lavoratore la qualifica e il profilo professionale, che egli stesso dichiara, utilizzando il sistema di classificazione previsto dal d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007, nonché le definizioni e le codifiche del repertorio regionale delle qualifiche professionali.
2. In caso di inserimento d'ufficio la qualifica e il profilo professionale sono quelli riconosciuti al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro.
3. Il servizio per l'impiego procede alla classificazione dei lavoratori secondo lo stato e la condizione occupazionale, ai sensi del d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007.
”.
Art. 12
- Modifiche all’articolo 11 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. Al comma 1 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 7/R/2004 la parola “
professionale
” è sostituita dalle seguenti: “
anagrafico-professionale
”.
Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 12 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 12 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 12
Dichiarazione dello stato di disoccupazione
1. Per comprovare lo stato di disoccupazione il lavoratore rilascia al servizio per l’impiego competente un’autocertificazione, dalla quale risulti:
a) di non essere attualmente impegnato in un’attività lavorativa oppure di svolgere un’attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale in corso;
b) di essere immediatamente disponibile a svolgere un’attività lavorativa;
c) di essere disponibile a svolgere un’azione di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con il servizio per l’impiego;
d) l’eventuale attività precedentemente svolta.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa con una delle seguenti modalità:
a) presentandosi personalmente presso il servizio per l'impiego competente;
b) in via telematica, mediante il sistema informativo messo a disposizione dai servizi per l’impiego, nell’ambito del sistema informativo regionale del lavoro.
3. Nel caso di stato di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, il servizio per l'impiego verifica la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione.
4. Il servizio per l'impiego dispone indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori, richiedendo, se necessario, l'intervento di altri uffici competenti.
5. Il servizio per l'impiego informa esplicitamente il lavoratore sulle cause che comportano la perdita dello stato di disoccupazione.
”.
Art. 14
- Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 13 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 13
Disponibilità a svolgere un’attività lavorativa e offerta congrua
1. L'immediata disponibilità ad un'occupazione consiste nella disponibilità ad accettare una congrua offerta di lavoro.
2. La dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa non può essere limitata né condizionata, fatto salvo, ai fini del riconoscimento e della conservazione dello stato di disoccupazione, quanto disposto dal comma 3 in merito alla congruità dell'offerta di lavoro.
3. L'offerta di lavoro si ritiene congrua in presenza dei seguenti requisiti:
a) corrispondenza ad uno o più profili professionali equivalenti a quelli per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità al momento della sottoscrizione del patto di servizio di cui all'articolo 14, comma 3. Trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione del patto di servizio si ritiene congrua anche l’offerta di lavoro non corrispondente al profilo professionale per il quale il lavoratore ha sottoscritto la propria disponibilità;
b) rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi;
c) sede di lavoro raggiungibile in ottanta minuti dal domicilio del lavoratore con i mezzi di trasporto
pubblici.
4. Per i percettori di ammortizzatori sociali e di sussidi, l’offerta congrua è definita dalle disposizioni normative vigenti in materia.
”.
Art. 15
- Sostituzione dell’articolo 14 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 14 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 14
Primo colloquio di orientamento e patto di servizio
1. Il primo colloquio di orientamento è svolto dal servizio per l'impiego entro tre mesi dalla dichiarazione dello stato di disoccupazione.
2. Nel corso del primo colloquio di orientamento il servizio per l'impiego:
a) intervista il lavoratore al fine di accertare e registrare l’effettiva disponibilità ad aderire ad iniziative finalizzate all’inserimento lavorativo;
b) illustra le opportunità offerte dal mercato del lavoro e le concrete possibilità di avvalersi di servizi pubblici e privati per la ricerca attiva di un lavoro;
c) prescrive gli obblighi di ripresentazione.
3. Entro sessanta giorni dal primo colloquio, il servizio per l’impiego e il lavoratore sottoscrivono un patto di servizio nel quale sono definite le azioni e le misure personalizzate di ricerca attiva di occupazione o di formazione, che costituiscono il piano di azione individuale.
4. Con la sottoscrizione del patto di servizio, il servizio per l’impiego si impegna a supportare il lavoratore nella ricerca attiva di lavoro e il lavoratore si impegna a svolgere le azioni concordate nel piano di azione individuale.
5. Nel patto di servizio sono altresì concordati le modalità e i tempi entro i quali il lavoratore, trascorsi almeno sei mesi dalla sottoscrizione del patto, deve confermare periodicamente la dichiarazione dello stato di disoccupazione.
”.
Art. 16
- Inserimento dell’articolo 14 bis nel d.p.g.r. 7/R/2004
1. Dopo l’articolo 14 del d.p.g.r. 7/R/2004 è inserito il seguente:
Art. 14 bis
Obiettivi e indirizzi ai servizi per l’impiego
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi per l’impiego sono tenuti ad effettuare per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione, in attuazione dell’articolo 3 del d.lgs. 181/2000.
”.
Art. 17
- Sostituzione dell’articolo 15 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 15 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 15
Conservazione dello stato di disoccupazione nel caso di svolgimento di attività lavorativa
1. Conserva lo stato di disoccupazione chi svolge una attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso.
2. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto stesso, il lavoratore presenta istanza di conservazione
dello stato di disoccupazione al servizio competente, nella quale è tenuto a dichiarare, con le modalità indicate dall’articolo 12, comma 2, il mancato superamento del reddito minimo di cui al
comma 1.
3. Se l’istanza di conservazione è presentata oltre i termini indicati al comma 2, lo stato di disoccupazione inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.
4. In caso di concorso di più tipologie di rapporti di lavoro si applica la soglia di reddito fissata per i lavoratori dipendenti o assimilati.
5. Il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione indipendentemente dal reddito percepito, nei casi previsti dalla normativa vigente.
”.
Art. 18
- Sostituzione dell’articolo 16 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 16 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 16
Perdita dello stato di disoccupazione.
1. La provincia con atto motivato dispone la perdita dello stato di disoccupazione in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) rifiuto senza giustificato motivo di una offerta di lavoro congrua, così come definita all'articolo 13, comma 3;
b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento ed ai successivi colloqui eventualmente disposti dal servizio per l’impiego;
c) mancata sottoscrizione del patto di servizio e mancata esecuzione delle azioni concordate nel piano di azione individuale di cui all'articolo 14, comma 4;
d) mancata conferma periodica dello stato di disoccupazione secondo le modalità e i termini indicati dal patto di servizio, come previsto dall’articolo 14, comma 5;
e) mancata presentazione dell’istanza di conservazione dello stato di disoccupazione nel termine indicato dall’articolo 15, comma 2;
f) assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso un'amministrazione pubblica.
2. Si considerano equivalenti al rifiuto ingiustificato di cui al comma 1, lettera a), le dimissioni senza giusta causa rassegnate per più di due volte nel corso dell'anno solare.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di presentazione di cui al comma 1, lettera b), è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni per impedimenti oggettivi adeguatamente motivati. È ammesso un ritardo più lungo dovuto a ragioni di salute certificate dalla struttura sanitaria pubblica competente.
4. Il mancato superamento del periodo di prova non determina la perdita dello stato di disoccupazione e il lavoratore conserva l’anzianità precedentemente maturata.
5. Nel termine di dieci giorni dalla notifica, avverso il provvedimento provinciale è ammessa istanza di riesame alla provincia. L'istanza si intende respinta se la provincia non si pronuncia entro dieci giorni. L'efficacia del provvedimento di perdita dello stato di disoccupazione è sospesa dalla data della notifica a quella della pronuncia della provincia nel merito dell'istanza.
6. Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione, per effetto di un provvedimento definitivo della provincia rimane iscritto nell'elenco anagrafico nella classe "altro" con la specifica "decaduto dallo stato di disoccupazione" per un periodo di dodici mesi, durante il quale non beneficia delle prestazioni fornite dal servizio per l'impiego.
7. Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione, per effetto di un provvedimento definitivo della provincia, può essere iscritto come disoccupato negli elenchi anagrafici dei servizi per
l'impiego della Toscana dopo dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento stesso.
8. La perdita dello stato di disoccupazione avviene automaticamente nei seguenti casi:
a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
b) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale;
c) avviamento di un’attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o stipula di un contratto di associazione in partecipazione o costituzione di un’impresa, tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale.
”.
Art. 19
- Sostituzione dell’articolo 17 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 17 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 17
Sospensione e ripristino dello stato di disoccupazione.
1. L'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, comporta la sospensione dello stato di disoccupazione. Con la cessazione del rapporto di lavoro la relativa anzianità di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio.
2. L’anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi, da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, comporta il ripristino dello stato di disoccupazione se la durata del rapporto di lavoro è stata pari o inferiore a sei mesi.
3. Per ottenere il ripristino dello stato di disoccupazione e dell’anzianità di disoccupazione, il lavoratore, entro quindici giorni dall’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 2, presenta istanza al servizio per l’impiego competente, secondo le modalità indicate dall’articolo 12, comma 2.
4. Su istanza del lavoratore, il servizio per l’impiego ripristina altresì lo stato di disoccupazione e l’anzianità di disoccupazione precedentemente maturata dal lavoratore nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la durata del rapporto di lavoro sia stata pari o inferiore a sei mesi. L’istanza è presentata con le modalità indicate dall’articolo 12, comma 2, entro quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, da parte degli organi competenti, del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
5. Per la sospensione e per il ripristino dell’anzianità pregressa, il riferimento temporale è relativo alla durata del rapporto di lavoro, comprensiva delle eventuali proroghe pattuite ai sensi della normativa vigente.
”.
Art. 20
- Modifiche all’articolo 18 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. Al comma 1 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 7/R/2004 le parole “
13, comma 1
” sono sostituite dalla seguente: “
12
”.
Art. 21
- Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II del d.p.g.r. 7/R/2004
1. La rubrica del capo IV del titolo II del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituita dalla seguente: “
comunicazioni obbligatorie
”.
Art. 22
- Abrogazione dell’articolo 20 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 20 del d.p.g.r. 7/R/2004 è abrogato.
Art. 23
- Sostituzione dell’articolo 21 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 21 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 21
Comunicazioni obbligatorie
1. Le comunicazioni di instaurazione, trasformazione, cessazione e variazione di un rapporto di lavoro sono effettuate dai soggetti obbligati al servizio per l’impiego in via telematica, mediante il sistema informativo regionale e nazionale del lavoro, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.
”.
Art. 24
- Abrogazione dell’articolo 22 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 22 del d.p.g.r. 7/R/2004 è abrogato.
Art. 25
- Abrogazione dell’articolo 23 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 23 del d.p.g.r. 7/R/2004 è abrogato.
Art. 26
- Abrogazione dell’articolo 24 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 24 del d.p.g.r. 7/R/2004 è abrogato.
Art. 27
- Sostituzione dell’articolo 25 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 25 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 25
Disposizioni generali
1. Il lavoratore disabile iscritto nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è soggetto alle norme del presente capo relativamente all’accertamento, perdita, conservazione, sospensione e ripristino dello stato di disoccupazione.
”.
Art. 28
- Sostituzione dell’articolo 26 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 26 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 26
Iscrizione nell’elenco disabili.
1. Il lavoratore disabile che intende iscriversi nell’elenco previsto dall'articolo 8 della l. 68/1999 rilascia un’autocertificazione, secondo le modalità indicate dall’articolo 12, comma 2, dalla quale risulti:
a) di non essere attualmente impegnato in un’attività lavorativa oppure di svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia, per l’anno fiscale in corso;
b) di essere immediatamente disponibile a svolgere un’attività lavorativa adeguata alle proprie capacità lavorative;
c) l’eventuale attività precedentemente svolta.
”.
Art. 29
- Modifiche all’articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. Al comma 1 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/2004 le parole “
comma 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 1
” .
2. Al comma 2 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/2004 dopo le parole “
è sospeso
” sono aggiunte le seguenti: “
e ripristinato
”.
Art. 30
- Modifiche all’articolo 28 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. Nella rubrica dell’articolo 28 la parola “particolari” è soppressa.
2. Il comma 3 dell’articolo 28 è sostituito dal seguente:
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, lo stato di disoccupazione è accertato secondo le disposizioni normative nazionali vigenti in materia.
”.
Art. 31
- Sostituzione dell’articolo 29 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. L’articolo 29 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 29
Disposizioni per i lavoratori stranieri.
1. Ai lavoratori stranieri si applicano le norme del presente regolamento e le disposizioni normative nazionali in materia.
”.
Art. 32
- Modifiche all’articolo 30 del d.p.g.r. 7/R/2004
1. Nella rubrica dell’articolo 30 la parola “particolari” è soppressa.
2. Al comma 2 dell’articolo 30 del d.p.g.r. 7/R/2004 la parola “professionale” è sostituita dalle seguenti: “scheda anagrafico-professionale”.
3. Il comma 3 dell’articolo 30 del d.p.g.r. è sostituito dal seguente:
3. In caso di occupazione, si applicano le disposizioni generali in materia di conservazione, sospensione, ripristino e perdita dello stato di disoccupazione di cui al presente regolamento.
”.
Art. 33
- Abrogazione del titolo IV del d.p.g.r. 7/R/2004
1. Il titolo IV del d.p.g.r. 7/R/2004 è abrogato.
Art. 34
- Modifiche all’allegato A del d.p.g.r. 7/R/2004
1. La lettera C) del punto 3) “Stato di disoccupazione” dell’allegato A del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituita dalla seguente:
C) I predetti punteggi sono riconosciuti fino all'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni in materia per l'anno fiscale in corso.
“.
Art. 35
- Norme transitorie e finali
1. Alle persone disoccupate ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 2, lettera a) della l. 17 maggio 1999, n. 144) che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno in corso un contratto di lavoro subordinato o un contratto a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari o inferiore ad otto mesi, da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, si applica la sospensione dello stato di disoccupazione fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Ai giovani, così come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del d.lgs. 181/2000 che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno in corso un contratto di lavoro subordinato di durata compresa fra quattro e sei mesi, da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, si applica la sospensione dello stato di disoccupazione fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato superiore a otto mesi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica la sospensione dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 17 comma 2, del d.p.g.r. 7/R/2004, come sostituito dall’articolo 19 del presente regolamento, se la durata del rapporto di lavoro è stata pari o inferiore a sei mesi e il reddito che ne è derivato è superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso.
4. L’attuazione della disposizione di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b) del d.p.g.r. 7/R/2004, come sostituito dall’articolo 13 del presente regolamento, è subordinata all’implementazione del sistema informativo regionale del lavoro.
Art. 36
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.